Porto di fucile: buona condotta e riesame del titolo di polizia (TAR Calabria n. 292 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia può fondarsi su una valutazione di inaffidabilità e di mancata buona condotta desunta da condotte significative, anche non acclarate nella loro rilevanza penale. Il giudizio sull’affidabilità del richiedente rientra nella discrezionalità amministrativa ed è sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo, per illogicità o irragionevolezza. Non occorre un accertato abuso delle armi, bastando il motivato convincimento che il soggetto non dia affidamento di non abusarne. Il diniego non contraddice un precedente rilascio, perché l’autorità di polizia conserva un’ampia potestà di riesame delle determinazioni già adottate.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva l’annullamento del decreto con cui il Questore di Cosenza aveva respinto, all’esito di contraddittorio procedimentale, la richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il diniego si fondava su una denuncia risalente nel tempo, relativa a una specifica attività, e su un arresto in flagranza per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il ricorrente deduceva la violazione delle garanzie procedimentali e degli artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931, oltre all’eccesso di potere per difetto di motivazione. Sosteneva l’assenza di condanne e di procedimenti penali pendenti, la risalenza dei due episodi e la contraddittorietà del diniego rispetto al rinnovo ottenuto dopo l’arresto. Costituitasi la pubblica amministrazione, la causa veniva trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 11 R.D. n. 773/1931 prevede casi di diniego obbligatorio delle autorizzazioni di polizia e, al secondo comma, casi di diniego facoltativo per chi non può provare la propria buona condotta. L’art. 43 R.D. n. 773/1931 disciplina analogamente il rilascio della licenza di portare armi, con un primo comma a contenuto preclusivo e un secondo comma che consente di ricusare la licenza a chi non dia affidamento di non abusare delle armi.

Il TAR esclude che nella specie operino gli automatismi dei primi commi: la fattispecie non rientra in quelle previsioni. Il diniego si fonda invece sul non positivo apprezzamento di affidabilità e buona condotta, che richiama i secondi commi delle due disposizioni. Questo giudizio soggettivo è espressione di discrezionalità amministrativa e non è sindacabile nel merito, salvo il controllo ab externo per apprezzamento illogico o irragionevole.

All’amministrazione spetta un ampio margine valutativo sui presupposti del rilascio o del mantenimento del titolo. Non è necessario che il comportamento posto a base del diniego sia acclarato nella sua rilevanza penale, bastando l’autonoma valutazione dell’amministrazione per prevenire effetti negativi sulla sicurezza pubblica. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3819 del 2021 e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 137 del 2021: è sufficiente che dai fatti emerga, anche per meri indizi, l’assenza di perfetta sicurezza sul buon utilizzo delle armi, senza necessità di istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale.

Quanto alla dedotta contraddittorietà rispetto al precedente rinnovo, il TAR osserva che il diniego non contraddice un provvedimento di rilascio già adottato. L’autorità di polizia ha un’ampia potestà di riesame, ove sopraggiungano o si riconsiderino circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego. Sul punto richiama Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4595 del 2019 e T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 591 del 2023.

Applicando tali coordinate, la determinazione resiste ai rilievi. Essa si basa sul deferimento all’autorità giudiziaria e su un arresto per detenzione ai fini di spaccio ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, eseguito in circostanze descritte nel provvedimento. I due episodi, non ravvicinati nel tempo e con il secondo non eccessivamente risalente, rendono la valutazione del Questore adeguatamente motivata, ragionevole e coerente con l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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