Il nuovo provvedimento commissariale rende improcedibile il ricorso per carenza di interesse (TAR Calabria n. 293 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta emanazione, da parte della stessa amministrazione, di un nuovo provvedimento che, all’esito di un riesame della situazione, possieda autonoma efficacia lesiva, determina la carenza di interesse alla coltivazione del ricorso proposto avverso gli atti precedenti. L’eventuale annullamento di questi ultimi non dispiega alcun effetto caducante sul provvedimento sopravvenuto, permanendo la lesione da esso arrecata. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., restando irrilevante che il nuovo atto sia o meno impugnato ovvero che il ricorrente sia rimasto inerte, poiché la sentenza di merito sarebbe in ogni caso inutiliter data.

Il Fatto

Il Comune ricorrente agisce per l’annullamento dei decreti del commissario straordinario dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (A.R.R.I.Cal.) nn. 60/2022, 1/2023 e 9/2023, nonché delle deliberazioni nn. 9/2022 e 12/2022, con cui è stato individuato il gestore unico del servizio idrico integrato e approvato il cronoprogramma del subentro agli attuali gestori. Il Comune contesta il regime introdotto dall’art. 18-bis L.R. Calabria n. 32/2022 e prospetta un’eccezione di incostituzionalità della normativa regionale, oltre alla violazione del d.lgs. n. 152/2006 e all’omessa partecipazione degli organismi rappresentativi delle comunità locali.

Nel corso del giudizio è sopravvenuto il decreto commissariale n. 1/2024, con cui è stato approvato il piano operativo di transizione, impugnato con motivi aggiunti depositati il 14 febbraio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, dopo aver prospettato con ordinanza n. 148/2024 possibili profili di improcedibilità, verifica l’incidenza del nuovo decreto n. 1/2024 sul ricorso principale. Rileva che quest’ultimo, adottato all’esito di un’istruttoria e della verifica degli adempimenti propedeutici al subentro, conferma la fatturazione e riscossione diretta del gestore nelle more della transizione e dispone un’ulteriore proroga al giugno 2025 rispetto alla previsione originaria attestata sulla fine del 2024.

Il decreto possiede pertanto una propria autonomia ed efficacia lesiva. Da ciò deriva il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del ricorso principale in riferimento ai decreti nn. 60/2022, 1/2023 e 9/2023, poiché un eventuale annullamento degli stessi non può dispiegare un effetto caducante sul provvedimento successivo.

Il Collegio richiama la condivisibile giurisprudenza amministrativa secondo cui la carenza di interesse è ricollegabile al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità perseguita, di modo che l’esito positivo del ricorso non potrebbe giovare al ricorrente. L’emanazione di un nuovo atto a seguito di riesame, anche se non satisfattivo, determina la sopravvenuta carenza di interesse, permanendo la lesione ad opera del provvedimento successivamente adottato (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 1303 del 04.02.2022).

Ne consegue la declaratoria di improcedibilità della domanda principale nei limiti indicati in motivazione, con compensazione delle spese da liquidare in esito alla definizione dell’intera controversia. Il ricorso è deciso solo in parte, restando pendenti i motivi aggiunti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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