Ottemperanza al decreto di equa riparazione e penalità di mora senza notifica (TAR Calabria n. 300 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto i decreti della Corte d’appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, dovendosi ritenere superato il precedente orientamento. Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere determinata nella misura degli interessi legali e si cumula con gli interessi dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente e, in caso di mancata rifusione, vengono corrisposte dal Commissario nominato.

Il Fatto

I ricorrenti, agendo in proprio e uno di essi anche quale erede, hanno ottenuto dalla Corte d’appello di Catanzaro un decreto emesso ai sensi della legge n. 89/2001, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato a pagare in loro favore la somma di euro 6.000,00 ciascuno a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, con distrazione delle spese processuali ai difensori.

Il decreto ha acquisito autorità di cosa giudicata. I ricorrenti hanno inviato all’amministrazione la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e, decorsi sei mesi dalla presentazione, hanno proposto l’actio iudicati per ottenere l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il TAR calabrese premette di dover rivedere la propria precedente giurisprudenza in materia di ottemperanza ai decreti della Corte d’appello ex legge n. 89/2001. Richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423, il Collegio ritiene non più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il ricorso è fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il Ministero deve pertanto eseguire il decreto, compreso il pagamento delle documentate spese accessorie funzionali all’ottemperanza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza a cura di parte ricorrente.

Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, che provvederà, su istanza di parte, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente. Le spese per l’eventuale funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, essendo comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Quanto alla richiesta astreinte, non sussistendo iniquità o altre cause ostative, il Collegio determina la penalità di mora nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Tale importo va corrisposto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’insediamento del Commissario, fermo restando il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a che l’organo commissariale non abbia provveduto (Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8).

Le spese del giudizio sono liquidate in complessivi euro 857,00, oltre accessori di legge, secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta più affine e non espressamente disciplinata (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247). In caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provvederà il Commissario nominato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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