Atto plurimotivato e assorbimento delle censure nel diniego di concessione di suolo (TAR Sicilia n. 2812 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento plurimotivato, sorretto da più ragioni autonomamente sufficienti ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, è sufficiente la legittimità di un solo capo motivazionale per impedire l’annullamento giurisdizionale dell’atto. Il giudice amministrativo può pertanto limitarsi allo scrutinio della censura che investe il capo immune da vizi, risultando le altre doglianze assorbite per difetto di interesse, non essendo idonee a mutare l’esito del giudizio. Tale tecnica è coerente con il decalogo dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, che ammette l’assorbimento in presenza di ragioni logico-pregiudiziali o di economia processuale, senza lesione dell’effettività della tutela. La riedizione del potere dopo annullamento per insufficienza motivazionale non integra violazione del giudicato né dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, ove l’amministrazione espliciti i termini del diniego già opposto.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale chiedeva al Comune il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico per installare un chiosco per la vendita di bibite su un piazzale cittadino. L’amministrazione riscontrava negativamente l’istanza, rilevando che non erano previste procedure per la concessione di suolo pubblico destinato a chioschi. Il ricorso avverso tale diniego veniva accolto dal Tribunale con sentenza n. 3344 del 10.10.2024, che ne rilevava i difetti di motivazione e di istruttoria, annullando l’atto e facendo salve le ulteriori determinazioni dell’ente nel rispetto delle prescrizioni conformative.
Il Comune riavviava il procedimento e, dopo il preavviso di rigetto, concludeva con un nuovo provvedimento di diniego. Il ricorrente impugnava quest’ultimo, deducendo violazione dell’art. 10-bis, elusione del giudicato, illegittimità degli atti programmatori del 2004 per incompetenza e difetto del parere della commissione, nonché contrasto con i principi di concorrenza e di liberalizzazione di matrice europea.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso. Quanto alla prima censura, il Collegio osserva che l’art. 10-bis della legge n. 241/1990, nel testo novellato dal d.l. n. 76/2020, positivizza il c.d. one shot puro: impone all’amministrazione un onere di clare loqui, dovendo il primo provvedimento esplicitare tutte le ragioni del diniego. L’operatività della norma va tuttavia modulata sulla tipologia di vizio censurato e sullo spazio di riedizione del potere. Nella specie la sentenza n. 3344/2024 aveva stigmatizzato solo l’insufficienza motivazionale, senza censurare il contenuto sostanziale del diniego: l’ente poteva dunque apprezzare il materiale istruttorio e riesplicitare le ragioni già opposte, come avvenuto.
Il nucleo argomentativo ruota attorno alla natura plurimotivata del provvedimento. Il diniego si fonda su tre ragioni autonome: il mancato rispetto delle condizioni dimensionali del regolamento comunale; l’estraneità dell’area richiesta rispetto a quelle individuate dalla determinazione dirigenziale n. 9006 del 16.02.2004; la mancata emanazione delle linee guida ministeriali previste dall’art. 11 della legge n. 214/2023, con conseguente impossibilità di indire procedure selettive. Ciascun capo è idoneo, da solo, a sorreggere il dispositivo.
Accertata la legittimità del capo relativo alla localizzazione, il Tribunale ritiene sterilizzata la censura sull’omessa indizione delle procedure di evidenza pubblica. L’eventuale fondatezza di tale doglianza, anche in riferimento all’ultimo periodo dell’art. 10-bis in tema di inadempienze imputabili all’amministrazione, non determinerebbe comunque la caducazione dell’atto. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015 e qualifica l’assorbimento come riconoscimento del difetto di interesse alla decisione della singola questione.
Anche la censura sugli atti programmatori è infondata. Il regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale in coerenza con l’art. 8, comma 4, della legge regionale n. 18/1995, come modificato dalla legge regionale n. 2/1996, e preceduto dai pareri delle commissioni competenti. Il mancato aggiornamento quadriennale delle aree, inoltre, non rende illegittimo il diniego: a fronte dell’inerzia il privato può attivare il rimedio avverso il silenzio inadempimento.
Da ultimo, la scelta di individuare le aree destinate ai chioschi rientra nell’ampia discrezionalità dell’ente in materia di pianificazione, sindacabile solo per palese illogicità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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