Revoca AIA e obblighi del curatore richiedono contraddittorio (TAR Lombardia n. 3254 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la Provincia revoca l’AIA e impone al curatore fallimentare la redazione di un piano di indagine ambientale e il recupero dell’area è illegittimo quando non è preceduto da un effettivo contraddittorio procedimentale con il Fallimento. La mancata instaurazione del contraddittorio si traduce in carenza di specificità dell’atto, che non delimita l’ambito dei mappali cui si riferiscono gli obblighi imposti. L’istruttoria è insufficiente quando non accerta la disponibilità dei mappali da parte del Fallimento, la loro destinazione e il loro effettivo coinvolgimento nell’attività autorizzata. La sospensione dell’AIA non priva il ricorrente dell’interesse a impugnare la revoca, perché l’atto interinale non travolge il titolo e l’eventuale accoglimento impone all’amministrazione una nuova valutazione. Il Comune destinatario di comunicazione non è controinteressato quando la revoca non gli attribuisce alcun vantaggio giuridicamente rilevante.
Il Fatto
Il Fallimento di una società titolare di autorizzazione integrata ambientale per la gestione di rifiuti impugna la nota con cui la Provincia ha disposto la revoca dell’AIA, la chiusura dell’installazione e l’obbligo, in capo al curatore, di presentare un piano di indagine ambientale entro trenta giorni.
Il procedimento era stato in origine avviato nei confronti della società affittuaria dell’azienda e si era concluso con un provvedimento di revoca annullato dal TAR con sentenza che aveva indicato l’effetto conformativo: riattivare il procedimento e consentire l’ottemperanza alle prescrizioni. Dopo il fallimento dell’affittuaria e la declaratoria di improcedibilità dell’istanza di voltura, la Provincia ha rivolto la revoca direttamente al Fallimento della società proprietaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. Il ricorrente conserva la titolarità dell’AIA revocata quale elemento indefettibile per lo svolgimento dell’attività e per l’eventuale cessione dell’azienda, oltre all’interesse a non subire gli ulteriori obblighi imposti al curatore. La sospensione dell’AIA è atto interinale che non travolge il titolo: in caso di accoglimento la Provincia dovrebbe rivalutare gli interventi eseguiti, l’eventuale proroga e il mantenimento dell’autorizzazione.
È infondata anche l’eccezione di omessa notificazione al Comune, qualificato come controinteressato. La revoca non attribuisce all’Ente locale alcun vantaggio giuridicamente rilevante e resta atto neutro rispetto alle determinazioni comunali in materia di rifiuti, diverse per oggetto e destinatari.
Nel merito il TAR accoglie le censure sulla violazione delle garanzie partecipative e sulla carenza di istruttoria. Dopo l’annullamento del precedente provvedimento la Provincia ha riattivato il procedimento, prima svolto nei riguardi dell’affittuaria, indirizzandolo verso il Fallimento senza instaurare un effettivo contraddittorio.
La violazione si salda alle lacune sostanziali dell’atto. L’istruttoria non individua in modo specifico l’ambito delle determinazioni, non accerta la disponibilità dei mappali e la loro destinazione. La gestione aziendale coinvolgeva più mappali, solo uno dei quali è stato acquisito alla massa fallimentare, mentre altro mappale è collocato fuori dall’impianto. Il provvedimento, oltre alla revoca, impone il piano di indagine e il recupero ambientale senza delimitare l’area, con indicazioni generiche legate alla sola collocazione dell’impianto.
Le considerazioni sviluppate dal Fallimento in sede processuale avrebbero dovuto trovare spazio nel procedimento amministrativo: il difetto di contraddittorio si è tradotto in carenza di specificità dell’atto in ordine alla disponibilità e alla destinazione dei mappali. Accolto il ricorso con annullamento del provvedimento, le spese sono compensate per la complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.