Procura speciale generica su foglio separato: inammissibile il ricorso nativo digitale (TAR Lombardia n. 3732 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo telematico, la procura alle liti rilasciata su foglio analogico separato, della quale sia estratta copia informatica depositata unitamente al ricorso nativo digitale, non può essere assimilata alla procura apposta in calce all’atto, neppure ai sensi dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021. La delega, quando non sia materialmente congiunta al ricorso, deve indicare l’oggetto della controversia, le parti e l’autorità adita; la sua genericità determina l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., trattandosi di requisito non sanabile successivamente alla pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.
Il Fatto
Un docente a tempo determinato, avendo ottenuto dal Tribunale di Milano, con sentenza del 17 aprile 2025, il riconoscimento del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, non vedendo spontaneamente eseguita la pronuncia, proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva per resistere alla domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso l’obbligo di attivare il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., rilevando che, in caso di assenza della parte in udienza, il diritto di controdedurre sulla questione rilevata d’ufficio si intende tacitamente rinunciato, secondo l’orientamento da ultimo espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, 18 febbraio 2026, n. 1305.
Nel merito, ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità della procura alle liti. La delega, rilasciata su documento analogico separato e allegata telematicamente al ricorso nativo digitale, non indicava né l’autorità giudiziaria adita né gli estremi del provvedimento di cui si chiedeva l’esecuzione, risultando così priva dei requisiti della procura speciale richiesti dall’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm.
Il TAR ha quindi escluso l’applicabilità della fictio della procura apposta in calce, prevista dall’art. 8, comma 3, delle regole tecniche del processo amministrativo telematico, evidenziando come la certificazione di autografia da parte del difensore non garantisca che la parte avesse contezza del contenuto dell’atto al momento del rilascio della delega, né dimostri l’anteriorità di tale rilascio rispetto alla redazione del ricorso.
Né il vizio poteva essere sanato: la giurisprudenza successiva all’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, richiamata in sentenza, esclude il potere di rinnovazione ex artt. 39 cod. proc. amm. e 182 c.p.c., trattandosi di requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione dell’atto. Infine, il Collegio ha negato la concessione dell’errore scusabile, non ravvisando un’oggettiva incertezza interpretativa idonea a giustificare la rimessione in termini per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025.
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Nota della Redazione
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