Porto di pistola: il rinnovo richiede prova attuale del dimostrato bisogno (TAR Marche n. 300 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il porto di pistola per difesa personale non costituisce oggetto di un diritto assoluto, ma rappresenta un’eccezione al normale divieto di detenere armi. Il presupposto del dimostrato bisogno non può desumersi dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, né dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali o dalla necessità di movimentare rilevanti somme di denaro: deve riposare su specifiche e attuali circostanze, non risalenti nel tempo. La prova del dimostrato bisogno ricade sul richiedente, e il precedente rilascio del titolo non genera alcuna inversione dell’onere probatorio. Il rilascio del porto d’armi, in quanto deroga al divieto, non crea legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo, ma impone un controllo assiduo e penetrante all’atto del periodico rinnovo.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di porto di pistola per difesa personale dal 1979, titolo poi sempre rinnovato. A sostegno dell’istanza di rinnovo allegava di aver svolto per nove anni le funzioni di vice pretore onorario e di esercitare attualmente la professione di avvocato nel settore penale, con necessità di spostarsi anche in luoghi lontani e in orario notturno, trasportando titoli e valori di elevato ammontare.

Il Prefetto respingeva l’istanza sulla base del parere della Questura, rilevando l’assenza di nuove e sufficienti ragioni per il mantenimento del titolo, la mancata sottoposizione a minacce o aggressioni nel periodo di riferimento e l’assenza di connotazioni patologiche particolarmente allarmanti nel contesto territoriale di residenza e attività. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Marche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro giurisprudenziale consolidato richiamato espressamente, che qualifica il porto d’armi come eccezione al divieto di detenere armi (Cons. Stato, Sez. III, n. 6565 del 2024). Il presupposto del dimostrato bisogno, ai sensi dell’art. 42 del R.D. n. 773/1931, non si ricava dalla professione esercitata né dalla consistenza degli interessi patrimoniali da movimentare (Cons. Stato, Sez. III, n. 4272 del 2024).

La Corte sottolinea che la prova del bisogno grava sul richiedente e che l’autorizzazione pregressa non determina alcuna inversione dell’onere probatorio. La verifica periodica trova conferma nel secondo periodo del terzo comma del citato art. 42 del R.D. n. 773/1931, come modificato dall’art. 13, comma 1, lett. b), del D.L. n. 5/2012, convertito dalla legge n. 35/2012, che fissa la validità annuale della licenza (Cons. Stato, Sez. III, n. 9209 del 2023).

L’autorità di pubblica sicurezza deve quindi rinnovare la valutazione senza riguardo a quanto assentito in precedenza, considerando la situazione personale aggiornata del richiedente e la situazione oggettiva dell’ordine pubblico nella Provincia di controllo (Cons. Stato, Sez. III, n. 11254 del 2022). Il titolo, in quanto deroga, non genera diritti né legittimi affidamenti sul rinnovo perpetuo e soggiace a un controllo assiduo al momento del rinnovo periodico (Cons. Stato, Sez. III, n. 720 del 2023).

Su queste basi il diniego risulta sufficientemente motivato. Il ricorrente non riferisce minacce o aggressioni subite, anzi ammette di non averne mai subite nei trent’anni di titolarità. Nessuna allegazione circostanziata è offerta sulle trasferte fuori provincia in luoghi pericolosi, né prova sull’entità e frequenza del trasporto di valori. Manca dunque la dimostrazione di un dimostrato bisogno che differenzi la posizione del ricorrente rispetto agli altri professionisti del settore. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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