Ripristino di opere idrauliche e giurisdizione del Tribunale superiore delle acque (TAR Marche n. 301 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Spetta al Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), R.D. n. 1775/1933, la cognizione dei ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che, pur promanando da autorità non specificamente preposte alla tutela delle acque, incidono direttamente sulla materia delle acque pubbliche. Rientra in tale giurisdizione l’impugnazione dell’ordinanza sindacale che impone la ricostruzione di opere idrauliche distrutte da una piena, allorché il provvedimento sia motivato dall’esigenza di preservare il regime idraulico del corso d’acqua. Non integra invece intervento di manutenzione ordinaria la ricostruzione di un muro in cemento armato a sostegno della sponda, con la conseguente inapplicabilità del criterio che devolve al giudice amministrativo le sole opere di cura ordinaria di sponde e alvei. La controversia sul contributo unificato appartiene alla giurisdizione del giudice tributario.

Il Fatto

A seguito di forti piogge crollava parte della sponda destra in cemento armato del Fosso Manarini, in località Collemarino del Comune di Ancona. L’amministrazione eseguiva lavori urgenti di pulizia, ma riteneva necessario ordinare ai proprietari delle particelle interessate la realizzazione di opere di messa in sicurezza, sul rilievo che l’eccessiva pendenza del profilo idraulico avrebbe potuto causare frane, occlusioni ed esondazioni.

I proprietari impugnavano l’ordinanza sindacale n. 27/2015 e, dopo avervi dato spontanea esecuzione, gravavano anche la successiva nota dirigenziale che attestava la regolare esecuzione dei lavori, nella parte in cui prescriveva periodiche opere annuali di sfalcio dell’alveo. Con i motivi aggiunti chiedevano altresì l’esenzione dal contributo unificato. Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio condivide l’eccezione del Comune. L’art. 143, comma 1, lett. a), R.D. n. 1775/1933 devolve al Tribunale superiore delle acque i ricorsi avverso provvedimenti che, anche se adottati da autorità diverse da quelle preposte alla tutela delle acque, presentino un’incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche.

Nel caso concreto l’ordinanza non riguarda la tutela di interessi ambientali o di gestione del territorio, ma la necessità di preservare il regime idraulico del fosso, la cui pendenza eccessiva può provocare frane e occlusioni con conseguenti esondazioni. I ricorrenti contestano proprio la sussistenza di tale presupposto, allegando una perizia di parte e sostenendo che l’acqua scorre liberamente. Si tratta quindi di una questione tecnica sull’incidenza del crollo sul corretto deflusso delle acque, che il legislatore ha riservato a un organo dotato di particolari competenze.

Il Tribunale prende atto del proprio diverso orientamento espresso in fase cautelare con l’ordinanza n. 26/2025, e richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui la manutenzione ordinaria di sponde e alvei non incide sul regime delle acque (Sez. IV n. 2856 del 2025). Nel caso di specie, tuttavia, non si tratta di manutenzione ordinaria, bensì della ricostruzione di opere idrauliche distrutte dalla piena.

Quanto ai motivi aggiunti, la nota impugnata costituisce un’attestazione di regolare esecuzione, quindi un atto favorevole ai ricorrenti, mentre la prescrizione delle periodiche opere di sfalcio, di dubbia efficacia provvedimentale, presuppone comunque gli accertamenti tecnici già richiamati.

Sull’istanza di esenzione dal contributo unificato, il Collegio si dichiara estraneo alla relativa gestione, spettante alla Segreteria, e ricorda la natura tributaria del contributo, con devoluzione delle relative controversie al giudice tributario (Sezioni Unite n. 9840 del 2011, n. 5994 del 2012, n. 4315 del 2020, n. 24191 del 2023). Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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