Demolizione e ricostruzione in fascia costiera: prevale la norma regionale più restrittiva (TAR Sardegna n. 349 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina la disciplina regionale che vieti la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria e modifica di sagoma prevale sulla normativa statale che pure includa tali interventi nella nozione di ristrutturazione. La prevalenza discende dal carattere successivo della norma regionale e dal principio per cui la Regione può innalzare, ma non ridurre, il livello di tutela del paesaggio. Il regime dettato dall’art. 39, comma 15, legge reg. Sardegna n. 8/2015, a seguito dell’abrogazione della norma regionale di segno opposto, torna a coincidere con quello risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale. È quindi legittimo il diniego del SUAP fondato sul contrasto del progetto con la disciplina regionale e con le prescrizioni del piano particolareggiato.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato residenziale in località costiera del Comune di Alghero, ricadente a meno di 300 metri dalla linea di battigia, in zona urbanistica F1 del P.R.G. e in area sottoposta a vincolo paesaggistico e alle norme del Piano Particolareggiato, ha presentato un progetto di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico e modifica di sagoma, sedime e caratteristiche planivolumetriche, oltre alla realizzazione di un sottotetto praticabile.
Il progetto si fondava sull’art. 39, comma 15, legge reg. n. 8/2015, come modificato dalla legge reg. n. 9/2023. In sede di conferenza di servizi l’ufficio comunale di tutela del paesaggio e l’ufficio edilizia privata hanno espresso parere negativo, il primo per la dissonanza del manufatto rispetto al contesto tutelato, il secondo per l’avvenuta abrogazione della modifica normativa invocata e per il contrasto con le N.T.A. del piano. Il SUAP ha respinto l’istanza e il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto in sede giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il provvedimento impugnato poggia su tre distinti argomenti, ciascuno oggetto di specifica censura, e che l’accoglimento presupporrebbe la fondatezza di tutti i motivi. Il giudizio si concentra sul primo profilo, ritenuto sufficiente ai fini del rigetto: il contrasto del progetto con il divieto di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria e modifica di sagoma nella fascia costiera.
Il ricorrente sosteneva che la Corte costituzionale n. 24/2022 aveva censurato la disciplina regionale solo per invasione della competenza statale, e che la successiva modifica dell’art. 3 d.P.R. n. 380/2001 a opera dell’art. 14, comma 1-ter, lett. a), d.l. n. 50/2022 aveva ormai incluso tali interventi nella nozione di ristrutturazione, ricomponendo il contrasto.
Il Collegio ritiene la prospettazione infondata. Il legislatore regionale ha autonomamente stabilito di non consentire più simili interventi con l’art. 4, comma 1, lett. e), legge reg. n. 17/2023, che ha abrogato la norma regionale del 2023 reintroduttiva della facoltà. Il regime dell’art. 39, comma 15, legge reg. n. 8/2015 torna così a coincidere con l’assetto scaturente dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.
Da qui la conseguenza: il fatto che la disciplina statale sia nel frattempo divenuta più permissiva resta privo di rilevanza, perché l’intervento regionale limitativo è successivo di oltre un anno. Il legislatore regionale, osserva il Collegio, può accrescere il livello di tutela paesaggistica, senza con ciò violare la competenza statale, con il solo limite dell’eccesso di potere legislativo per irragionevolezza o sproporzione, escluso in ragione della pregnante rilevanza ambientale della fascia costiera (richiamata Corte costituzionale n. 181/2021).
I pareri negativi risultano pertanto legittimi e il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese in considerazione dell’obiettiva complessità della materia.
Nota della Redazione
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