Potere sostitutivo e commissariamento del Comune inerte sull’adesione alla società mista idrica (TAR Sicilia n. 1567 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel servizio idrico integrato il principio di unicità della gestione per ambito territoriale ottimale impone che la scelta del modello di gestione spetti all’ente d’ambito e che i singoli Comuni siano chiamati ad adottare soltanto gli atti esecutivi di quella scelta. Il Comune che dissenta dalla deliberazione dell’ente d’ambito non può esercitare alcun veto successivo in sede di adesione alla società affidataria. A fronte della perdurante inerzia dell’ente d’ambito e del Comune, il potere sostitutivo regionale e il conseguente commissariamento per il compimento degli atti di adesione costituiscono atto dovuto, funzionale al rispetto dei termini di legge e degli obiettivi del PNRR. La pubblicazione on line dell’atto, priva di base legale attributiva di valore ufficiale, non fa decorrere il termine decadenziale, che muove dalla prova rigorosa della piena conoscenza.

Il Fatto

Il Comune ricorrente impugnava il decreto assessoriale di nomina di un commissario ad acta, chiamato a sostituire il Consiglio comunale negli adempimenti necessari all’adesione del Comune alla costituenda società mista pubblico-privata per la gestione del servizio idrico integrato, e la delibera con cui il commissario aveva disposto quella adesione, oltre agli atti connessi.

Il Comune deduceva l’insussistenza dei presupposti del potere sostitutivo, l’essere la scelta del modello riservata all’ente d’ambito e già espressa in senso diverso, la carenza di motivazione sull’opzione per la società mista e sull’aumento tariffario, i vizi del piano economico-finanziario, l’insufficienza della partecipazione pubblica maggioritaria a garantire il controllo e l’incidenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina regionale sulle gestioni autonome. L’ente d’ambito eccepiva la tardività del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di tardività. Richiamando l’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., i giudici osservano che la pubblicazione on line produce effetto conoscitivo opponibile solo se una norma di legge le attribuisce valore ufficiale. In mancanza, rileva la piena conoscenza, che la parte che eccepisce la decadenza deve provare in modo certo e rigoroso. Non essendo fornita tale prova, il ricorso è tempestivo.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: l’art. 147 del d.lgs. n. 152/2006 impone la partecipazione obbligatoria degli enti locali all’ente d’ambito; l’art. 149-bis attribuisce a quest’ultimo la deliberazione della forma di gestione; l’art. 172, comma 4, disciplina i poteri sostitutivi in caso di inadempienza; l’art. 14 del d.l. n. 115/2022, convertito nella legge n. 142/2022, fissa termini stringenti per l’affidamento del servizio.

Su questa base il Collegio accerta la sostanziale inerzia dell’ente d’ambito, che si era limitato a esprimere indirizzi mai tradotti in una concreta deliberazione di affidamento. La nomina del commissario d’ambito e la scelta del modello misto appaiono pertanto legittime; il modello conserva la partecipazione pubblica maggioritaria ed è sorretto da motivazione congrua, anche per relationem, con il piano economico-finanziario e il riscontro della Corte dei conti.

Quanto all’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, l’onere di motivazione analitica e la consultazione pubblica non si applicano alle società a costituzione obbligatoria per legge. Il controllo di conformità spetta alla Corte dei conti, che lo ha espresso in senso favorevole.

Il passaggio centrale riguarda i poteri del Comune. I giudici affermano che al singolo ente locale non compete alcun potere di veto successivo: la volontà si esprime a monte, nell’assemblea d’ambito, e a valle il Comune adotta atti vincolati. Il commissariamento del Comune inerte è dunque atto dovuto, in nome dell’unicità della gestione e degli obiettivi del PNRR. Generico e tardivo è infine il rilievo sulla platea dei Comuni associati. Il ricorso è rigettato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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