Competenza funzionale inderogabile del Consiglio di Stato per l’ottemperanza alle proprie sentenze (TAR Puglia n. 305 del 14.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione proposta dinanzi al giudice amministrativo per ottenere la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro, quale risarcimento per le mancate contribuzioni previdenziali, che costituisce diretta attuazione di una precedente sentenza di condanna del Consiglio di Stato, presenta gli elementi sostanziali dell’azione di ottemperanza. Pertanto, ai sensi dell’art. 113, comma 1, primo periodo, c.p.a., la relativa cognizione appartiene alla competenza funzionale inderogabile del medesimo giudice d’appello che ha emesso la sentenza da eseguire, con conseguente declaratoria di incompetenza del TAR adito. Il termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente è quello previsto dall’art. 15 c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente, già vincitrice di un giudizio davanti al Consiglio di Stato, che con sentenza n. 4645 del 26 luglio 2006 aveva condannato il Comune di Foggia al risarcimento del danno per la mancata assunzione, proponeva un nuovo ricorso dinanzi al TAR per la Puglia, volto ad ottenere la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma di € 11.921,71, a titolo di risarcimento per le mancate contribuzioni previdenziali obbligatorie relative al periodo novembre 1983/dicembre 1984. Tale richiesta si fondava sulla dedotta parziale esecuzione della sentenza del giudice d’appello. Il Comune di Foggia si costituiva in giudizio per resistere alla domanda.
La Motivazione della Corte
Il TAR per la Puglia, con ordinanza n. 53 del 2026, aveva rilevato che la domanda proposta dalla ricorrente presentava gli elementi sostanziali dell’azione di ottemperanza e, ai sensi dell’art. 32, comma 2, primo periodo, c.p.a., aveva riqualificato l’azione, dando avviso alle parti di un possibile profilo d’incompetenza in favore del Consiglio di Stato e fissando l’udienza per la trattazione della controversia.
Nell’odierna ordinanza, il Tribunale ha confermato tale impostazione, osservando come l’esecuzione delle sentenze del giudice d’appello sia devoluta alla competenza funzionale inderogabile dello stesso Consiglio di Stato. Tale competenza non può essere derogata né messa in discussione dalle parti, nemmeno in ragione della natura della domanda originariamente proposta come azione di condanna risarcitoria, dovendo prevalere il dato sostanziale della richiesta di esecuzione di una statuizione giudiziale già resa.
La questione, pertanto, rientra nella previsione dell’art. 113, comma 1, primo periodo, c.p.a., che attribuisce al Consiglio di Stato il giudizio sull’ottemperanza delle proprie sentenze. Il Collegio ha quindi dichiarato la propria incompetenza funzionale, indicando la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice competente nel termine di cui all’art. 15 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.
Nota della Redazione
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