Potere sostitutivo regionale e adesione obbligatoria del Comune alla società mista idrica (TAR Sicilia n. 1568 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di servizio idrico integrato, la scelta della forma di gestione spetta all’ente di governo dell’ambito, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente. Il singolo Comune non può opporre un veto successivo alla scelta compiuta a monte: gli atti consiliari di adesione costituiscono atti vincolati, esecutivi di una decisione già assunta. A fronte dell’inerzia dell’ente d’ambito, il Presidente della Regione esercita legittimamente i poteri sostitutivi; parimenti, il Commissario ad acta può sostituirsi al Consiglio comunale che rifiuti di compiere gli atti esecutivi. Il dissenso consiliare espresso su un mero atto di indirizzo non è idoneo a paralizzare l’affidamento. La pubblicazione on line non prevista dalla legge non fa decorrere il termine decadenziale, che muove dalla prova rigorosa della piena conoscenza.
Il Fatto
Il Comune ricorrente impugnava la deliberazione con cui il Commissario ad acta, in sostituzione del Consiglio comunale, approvava l’adesione alla società mista pubblico-privata costituenda per la gestione del servizio idrico integrato, oltre agli atti presupposti: il decreto presidenziale di nomina dei commissari, le deliberazioni dell’organo commissariale dell’ambito e l’avviso pubblico per la selezione del socio privato.
Il Comune lamentava l’illegittimo esautoramento delle proprie prerogative, poiché il Consiglio aveva respinto la proposta di adesione alla società mista, in contrasto con il precedente indirizzo dell’assemblea d’ambito favorevole a una società interamente pubblica. Deduceva inoltre vizi di motivazione, omessa consultazione pubblica, mancato invio all’Autorità garante, assenza di dispositivo e lesione degli usi civici.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiarava inammissibile l’intervento ad adiuvandum di consiglieri comunali e associazione di un Comune diverso, per difetto di interesse e per elusione del termine decadenziale. Respingeva poi l’eccezione di tardività: la pubblicazione on line non assistita da specifica previsione di legge non produce effetto conoscitivo opponibile erga omnes; ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. rileva la piena conoscenza, da provarsi in modo certo e rigoroso da chi eccepisce la tardività.
Nel merito, il Tribunale ricostruiva la disciplina del d.lgs. n. 152/2006 (artt. 147, 149-bis, 153 e 172) e dell’art. 14 d.l. n. 115/2022, convertito in legge n. 142/2022, che impone all’ambito di affidare il servizio entro termini perentori. Accertava che l’ente d’ambito era rimasto sostanzialmente inerte: le deliberazioni assembleari favorevoli alla società interamente pubblica erano mere espressioni di indirizzo, mai sfociate in una concreta scelta del modello e del soggetto affidatario.
Legittima era dunque la nomina del Commissario e coerente la scelta del modello misto, congruamente motivata e conforme alla disciplina delle società a partecipazione pubblica, che limita a casi eccezionali il modello interamente pubblico. Il mancato invio all’Autorità garante non costituisce vizio invalidante e non lede un interesse del Comune; la consultazione pubblica ex art. 5 d.lgs. n. 175/2016 non è dovuta quando la costituzione è imposta dalla legge e attiene ad atti esecutivi.
Il Collegio escludeva ogni potere di veto del singolo Comune: la volontà va espressa in assemblea, e la scelta dell’ambito è per l’ente locale atto vincolato. Il commissariamento del Comune inerte era pertanto atto dovuto. Respinte le censure su incompetenza dell’Assessorato regionale, su usi civici — gravanti sui fondi e non sulla risorsa idrica — e sull’assenza di dispositivo. Il ricorso era rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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