Annullamento del giudicato per decorrenza amministrativa non conforme (TAR Lazio n. 9281 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la declaratoria di nullità di un atto amministrativo adottato in esecuzione del giudicato può essere circoscritta alla sola parte dell’atto che si pone in violazione o elusione dello stesso. Nell’ipotesi di annullamento giurisdizionale di un provvedimento espulsivo adottato nei confronti di un militare che abbia già instaurato un rapporto di servizio, l’effetto ripristinatorio conseguente comporta il riconoscimento, in capo all’interessato, della medesima decorrenza amministrativa (oltre che giuridica) della nomina attribuita agli altri candidati utilmente collocati nella graduatoria della procedura concorsuale di originario riferimento. Tale principio non trova applicazione nel caso di annullamento del diniego di nomina, ove non sussiste un rapporto di lavoro già in corso. La restitutio in integrum postula, infatti, l’illegittima interruzione di un rapporto di impiego già instaurato, configurandosi come unitario il rapporto di servizio svolto dapprima come volontario e poi nel ruolo del servizio permanente.
Il Fatto
Il ricorrente agiva ex artt. 112 e 114 c.p.a. per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il provvedimento di espulsione dal 24° corso biennale per Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare, disposta per ragioni sanitarie, nonché la graduatoria finale e la nomina. L’Amministrazione, in esecuzione del giudicato, aveva nominato il ricorrente maresciallo in servizio permanente con decorrenza giuridica 2 settembre 2023 (riferita al 24° corso) ma con decorrenza amministrativa 3 settembre 2024 (riferita al 25° corso), che il ricorrente aveva effettivamente completato a seguito di ammissione con riserva.
Il ricorrente lamentava l’inottemperanza dell’Amministrazione per la mancata adozione di un provvedimento espresso di ricostruzione e riallineamento della propria posizione matricolare alle decorrenze del 24° corso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione, rilevando che l’atto la cui mancata impugnazione era stata eccepita non aveva carattere definitivo, contenendo l’espressa indicazione che la nomina avveniva “con riserva” in pendenza del giudizio.
Nel merito, il TAR ha delimitato il thema decidendum, precisando che le doglianze dovevano limitarsi al solo profilo della decorrenza amministrativa della nomina, atteso che l’Amministrazione aveva già riconosciuto la decorrenza giuridica del 24° corso. Richiamando la giurisprudenza consolidata, il Collegio ha distinto l’ipotesi di illegittima sospensione o interruzione di un rapporto di lavoro già in corso, che legittima la restitutio in integrum, da quella di annullamento del diniego della nomina, ove tale effetto non spetta.
Nel caso di specie, il provvedimento espulsivo era intervenuto dopo l’arruolamento del ricorrente e durante lo svolgimento del corso di formazione, configurandosi come illegittima interruzione di un rapporto di servizio già instaurato. La Corte ha quindi affermato che, in tali ipotesi, l’effetto ripristinatorio del giudicato di annullamento impone che la decorrenza amministrativa della nomina coincida con quella degli altri candidati della medesima procedura concorsuale, come se l’episodio interruttivo non vi fosse mai stato.
Conseguentemente, il TAR ha dichiarato la nullità parziale dell’atto del 28 novembre 2025, limitatamente alla diversa decorrenza amministrativa, configurandosi un’ipotesi di elusione del giudicato, e ha ordinato al Ministero della Difesa di provvedere al riallineamento entro novanta giorni, senza disporre la nomina del commissario ad acta né penalità di mora, riservandone l’adozione in caso di perdurante inottemperanza.
Nota della Redazione
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