Accertamento con adesione dei soci: non rimette in termini la società di persone (Cass. civ. Sez. 5 n. 15795 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e dei singoli soci comporta l’estensione del contraddittorio processuale a tutti i soci, ma non anche di quello endoprocedimentale, per il quale non sussiste un litisconsorzio necessario analogo a quello processuale. Ne consegue che la proposizione tempestiva dell’istanza di accertamento con adesione da parte del singolo socio, al quale sia stato notificato l’accertamento riguardante la società, non è idonea a rimettere in termini quest’ultima rispetto all’istanza non tempestivamente formulata, determinando la definitività dell’accertamento. In materia di accertamenti bancari, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa e analitica sull’efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente rispetto ad ogni singola movimentazione. Inoltre, a seguito dell’accertamento ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, occorre tenere conto dell’incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati.
Il Fatto
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza sui conti correnti della società e dei soci, l’Ufficio emetteva avvisi di accertamento nei confronti della società di persone e dei soci stessi, fondati sulle risultanze delle indagini finanziarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973. Gli avvisi venivano notificati e, successivamente, venivano presentate le istanze di accertamento con adesione. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava i ricorsi inammissibili per tardività, mentre la Commissione Tributaria Regionale li riteneva ammissibili, estendendo l’effetto sospensivo dell’istanza presentata dai soci anche all’avviso societario.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo fondata la censura sulla violazione dell’art. 6 del d. Lgs. n. 218 del 1997. Richiamando il principio già affermato da Cass. n. 14227/2020, i giudici di legittimità hanno chiarito che l’istanza di adesione tempestiva del socio non può sanare la tardività di quella proposta dalla società: gli avvisi sono autonomi e devono essere impugnati ciascuno nei termini di decadenza. La CTR ha quindi errato nel ritenere ammissibile il ricorso della società, con conseguente cassazione senza rinvio su tale punto.
Il secondo motivo, relativo alla carenza di motivazione, è stato invece rigettato: la motivazione della sentenza impugnata, seppur stringata, risulta rispettosa del c.d. “minimo costituzionale” richiamato da Cass. Sez. Un. n. 8053/2014.
È stato, infine, accolto il terzo motivo, riguardante la violazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972. La Corte ha ricordato che, in tema di accertamenti bancari, il contribuente ha l’onere di dimostrare in modo analitico l’estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili, e il giudice di merito deve effettuare una verifica altrettanto analitica, non essendo sufficiente una valutazione per categorie o gruppi di movimentazioni. La pronuncia della CTR, che si era limitata ad affermare genericamente che tutte le operazioni erano giustificate, è risultata per questo disallineata rispetto ai principi costantemente affermati (Cass. n. 10480/2018; Cass. n. 30786/2018; Cass. n. 13112/2020; Cass. n. 13427/2024). Su questo punto la sentenza è stata cassata con rinvio.
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Nota della Redazione
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