Poteri sostitutivi regionali e commissariamento dell’ATI per l’affidamento del servizio idrico (TAR Sicilia n. 1566 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di servizio idrico integrato, qualora l’ente di governo dell’ambito non adotti nei termini di legge le determinazioni finali per l’affidamento al gestore unico, il Presidente della Regione esercita i poteri sostitutivi e il commissariamento costituisce atto dovuto. Il commissario non è limitato agli atti esecutivi, ma investe anche la scelta del modello di gestione, allorché le precedenti deliberazioni dell’assemblea siano rimaste mere dichiarazioni di indirizzo, prive di valore vincolante. Il singolo ente locale, chiamato ad adottare gli atti esecutivi della scelta compiuta a monte dall’ente d’ambito o dal suo commissario, non può discostarsene con deliberazione del proprio consiglio, pena il commissariamento.

Il Fatto

Il Comune ricorrente impugnava il decreto con cui il Presidente della Giunta regionale, nell’esercizio dei poteri sostitutivi, aveva nominato il commissario dell’ATI per pervenire all’affidamento del servizio idrico integrato, nonché le deliberazioni commissariali che avevano aggiornato il piano d’ambito, scelto il modello della società mista e approvato statuto e patti parasociali. Impugnava inoltre la nomina del commissario che aveva sostituito il consiglio comunale e la deliberazione con cui questi aveva aderito alla costituenda società, oltre all’avviso per la selezione del socio privato.

Il Comune deduceva l’insussistenza dei presupposti del commissariamento, il contrasto con la volontà già espressa dall’assemblea e la lesione dell’autonomia locale. L’ATI e il commissario eccepivano la tardività del ricorso e l’infondatezza nel merito; si costituivano anche la Presidenza della Regione e l’Assessorato.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio accoglieva l’eccezione di difetto di ius postulandi dell’ATI, per mancata ratifica dell’incarico da parte del consiglio direttivo, conservando però validità alle difese del commissario. Respinta era invece l’eccezione di tardività: alla pubblicazione on line non riconducibile a una specifica base legislativa non consegue effetto conoscitivo erga omnes, dovendosi applicare la regola della piena conoscenza, da provare in modo rigoroso.

Nel merito, il Collegio ricostruiva il quadro normativo, dall’art. 147 del d.lgs. n. 152/2006 all’art. 149-bis e all’art. 172, comma 4, fino all’art. 14 del d.l. n. 115/2022, che assegna al Presidente della Regione poteri sostitutivi in caso di inottemperanza. Alla data di nomina del commissario l’ATI non aveva adottato alcuna determinazione finale, essendosi limitata a indirizzi poi rimeditati: il commissariamento era dunque atto dovuto.

Quanto alla scelta del modello, il Tribunale escludeva la necessità di motivazione rafforzata per la società mista, richiesta dall’art. 17 del d.lgs. n. 201/2022 solo per l’affidamento in house. Il richiamo dell’art. 1 della l.r. n. 19/2015 all’acqua quale bene comune non precludeva la gestione tramite società mista, anche in forza della Corte cost. n. 93/2017. Gli adempimenti conseguenziali rientravano nel mandato commissariale.

Il commissariamento del Comune era parimenti dovuto: la scelta compiuta a monte costituisce atto vincolato per l’ente locale, salve le ipotesi di gestioni autonome (Cons. Stato n. 7476/2021). Infondate le censure su incompetenza dell’Assessorato, consultazione pubblica e trasferimento delle infrastrutture. Il ricorso era in parte inammissibile e per il resto rigettato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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