Terrapieno in area agricola tra nuova costruzione e nozione di rifiuto (TAR Lombardia n. 3357 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il terrapieno realizzato mediante innalzamento della quota e ampliamento dell’estensione rispetto allo stato assentito, ove qualificabile come intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e, del d.P.R. n. 380/2001, non è sanabile ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 quando le N.T.A. del PGT lo escludono nell’ambito considerato. L’ammissione della ristrutturazione urbanistica non implica quella della nuova costruzione: le due categorie hanno spettro applicativo differente e la scelta del pianificatore di consentire solo la prima è espressione di discrezionalità legittima. Il materiale prodotto con impianto difforme da quello autorizzato dall’AIA non può essere qualificato End of Waste e resta rifiuto, non garantendo il processo la composizione prevista dalle prescrizioni tecniche. Il diniego sorretto da più motivazioni autonome, ciascuna idonea a fondarlo, resiste alla censura che ne colpisca una sola.

Il Fatto

Le società ricorrenti acquistano un compendio immobiliare abbandonato, costituito da un capannone diruto e da area pertinenziale incolta, e avviano una serie di pratiche edilizie per la ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione e per la modellazione delle aree esterne con innalzamento del terrapieno. Il Comune vieta la prosecuzione dell’attività, qualificando il livellamento del terreno come intervento di nuova costruzione e la ristrutturazione come non realizzabile a mezzo s.c.i.a. Dopo un sopralluogo e un’ordinanza di sospensione dei lavori, le società presentano domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.

Il Comune rigetta la sanatoria e ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. Le ricorrenti impugnano il diniego, l’ordinanza di riduzione in pristino, il preavviso e la relazione di sopralluogo dell’A.R.P.A., che aveva qualificato il materiale del terrapieno come rifiuto. Ottenuto l’accesso alla relazione, propongono motivi aggiunti, sostenendo la natura di End of Waste del materiale e l’illegittimità del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale tratta congiuntamente i ricorsi e li ritiene infondati, reputando superfluo l’esame delle eccezioni preliminari di tardività e carenza di interesse. Il diniego comunale si fonda su due motivazioni autonome: la qualificazione del terrapieno come nuova costruzione non ammessa dalle N.T.A. del PGT e la natura di rifiuto del materiale. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio osserva che, in presenza di un atto sorretto da più ragioni ciascuna idonea a fondarlo, l’immunità da censure di una sola determina la reiezione del ricorso.

Nel merito, la censura sulla qualificazione urbanistica non è fondata. L’art. 20 delle N.T.A. del Piano delle Regole consente nei nuclei agricoli privi di valore ambientale solo manutenzione, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, ma non la nuova costruzione. Il Collegio esclude che l’ammissione della ristrutturazione urbanistica possa ampliarsi fino a ricomprendere la nuova costruzione: le due categorie dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 hanno spettro differente, la prima incidendo su un intero comparto urbano, la seconda su singole costruzioni. L’interpretazione conservativa invocata non può eludere la scelta del pianificatore. Il terrapieno, realizzato con aggregato riciclato e occupante una superficie complessiva di rilievo, costituisce dunque nuova costruzione non sanabile.

Quanto alla natura del materiale, il Collegio richiama la relazione dell’A.R.P.A.: l’impianto concretamente utilizzato è difforme da quello autorizzato dall’AIA, unica tramoggia contro quattro vasche, dosaggio empirico e non calibrato. Il prodotto finale non garantisce la composizione prevista e non può acquisire lo status di End of Waste ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006. Inoltre l’autorizzazione prevedeva l’uso del misto cementato solo per rilevati e sottofondi, non quale strato superficiale a contatto con l’ambiente. Il materiale resta quindi rifiuto.

Il Collegio esclude infine la violazione del preavviso di rigetto, trattandosi di atto endoprocedimentale recepito nel provvedimento finale, e richiama l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 in ragione della natura vincolata del provvedimento. La legittimità del diniego rende inattaccabile l’ordinanza di demolizione, censurata solo per illegittimità derivata. I ricorsi sono respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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