Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 3217 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il ricorrente che agisce ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a. è tenuto a provare il fatto costitutivo del proprio diritto, ossia l’esistenza di una decisione del giudice ordinario passata in giudicato. Una volta fornita tale prova, incombe sull’amministrazione l’onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi che renderebbero inefficace il titolo, secondo il disposto dell’art. 2697, comma II, c.c. L’amministrazione che non deduca alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento resta obbligata a dare integrale esecuzione al giudicato. Il giudice amministrativo, accertata la persistenza dell’obbligo, ordina l’ottemperanza entro un termine perentorio e nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. Al commissario dirigente dello stesso Ministero non spetta alcun compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 4375/2024, l’accertamento del diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione all’attribuzione della carta per il valore di € 2.000,00 oltre accessori. La decisione, notificata il 4 ottobre 2024, era passata in giudicato.

Ritenendo che l’amministrazione non avesse adottato alcun atto di concreta esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di dare seguito alla sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inattività e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la ritualità del ricorso, ravvisandola nella notificazione del titolo esecutivo, nel passaggio in giudicato della sentenza e nel superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Su queste premesse ha dichiarato il ricorso fondato.

Il nucleo argomentativo ruota attorno alla distribuzione dell’onere probatorio. Il Tribunale ha applicato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Poiché il ricorrente aveva dimostrato il fatto costitutivo — la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a. — spettava all’amministrazione provare l’inefficacia di tali fatti. Il Ministero, tuttavia, non ha addotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.

Da qui l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Il Tribunale ha esteso l’obbligo anche alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e per la registrazione. Ha invece escluso le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato fin d’ora commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, chiamato a dare corso al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Ha escluso qualsiasi compenso per il commissario, dirigente dello stesso Ministero, richiamando l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 e la giurisprudenza amministrativa ivi richiamata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, avuto riguardo al carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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