PRA aeroportuale: salva la destinazione acquisita, non i diritti edificatori non consumati (TAR Lombardia n. 382 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il piano di rischio aeroportuale non ha il potere di espellere le destinazioni d’uso legittimamente radicate sugli immobili esistenti, né di imporre ai proprietari la riconversione dell’edificato in assenza di un rischio attuale e di appositi piani di bonifica. La nuova disciplina pianificatoria incide invece sui diritti edificatori non ancora utilizzati, che dopo la scadenza del piano attuativo regrediscono a mere aspettative di edificazione futura, recessive rispetto all’interesse pubblico alla sicurezza delle persone. L’effetto conformativo che cancella tali diritti non configura un intervento ablativo e non richiede indennizzo, salvo che la modifica intervenga entro il termine di validità della convenzione urbanistica. Il collaudo favorevole delle opere di urbanizzazione, pur intervenuto dopo l’approvazione del PGT, soddisfa la condizione posta dalle NTA per la conservazione dei diritti edificatori, perché il Comune non può trattenere un vantaggio divenuto senza causa.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un immobile in Comune di Seriate, destinato a discoteca e sala da ballo. L’edificio è stato realizzato con concessione edilizia del 1989, nell’ambito di un piano di lottizzazione e di una successiva convenzione urbanistica del 1999 che attribuiva al lottizzante la facoltà di realizzare locali da ballo e ulteriori diritti edificatori, in parte non utilizzati.

Il PGT approvato nel 2022 ha fatto salvi i diritti edificatori dei piani attuativi scaduti, a condizione del collaudo e della cessione delle opere di urbanizzazione. La variante n. 2, relativa al Piano di Rischio Aeroportuale, ha poi inserito l’area nella zona di tutela B, sottozona B10, vietando l’insediamento di discoteche e sale da ballo. Il Comune ha negato il permesso di costruire per l’ampliamento e ha dichiarato irricevibile la SCIA di sospensione dell’attività, vietandone la prosecuzione. La società ha impugnato gli atti con due ricorsi, riuniti, estesi con motivi aggiunti alla deliberazione di approvazione delle controdeduzioni.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale distingue nettamente tra effetti consolidati ed effetti reversibili della disciplina urbanistica pregressa. La convenzione urbanistica del 1999 ha definito un assetto di interessi che il Comune è tenuto a rispettare: accertata mediante il collaudo favorevole del 23 gennaio 2024 l’utilità delle opere di urbanizzazione, l’amministrazione ha ottenuto la controprestazione e non può opporre l’eccezione di inadempimento. Il ritardo del collaudo rispetto all’approvazione del PGT non impedisce di considerare soddisfatta la condizione posta dall’art. 3 comma 9-a e dall’art. 27 comma 3 delle NTA, perché dall’accertamento dell’utilità discende la rimessione in termini della parte privata.

Su questa base, la Corte separa i diritti edificatori già consumati dai diritti non ancora utilizzati. I primi conferiscono agli immobili una destinazione d’uso non modificabile unilateralmente dall’amministrazione; i secondi, dopo la scadenza del piano attuativo, regrediscono a mere aspettative di edificazione futura, esposte alla discrezionalità pianificatoria. Il PRA ha eliminato solo la possibilità di utilizzare i residui diritti di ampliamento, con scelta non arbitraria perché fondata sulla correlazione tra concentrazione di persone e incremento del rischio in caso di incidente aereo.

L’effetto conformativo che cancella i diritti non utilizzati non configura un intervento ablativo e non deve essere bilanciato da indennizzo. Eventuali profili di danno risarcibile potrebbero emergere solo se la modifica fosse intervenuta entro il termine decennale di validità della convenzione; una volta scaduta, il rischio ricade sulla parte privata.

Sul versante opposto, la pianificazione urbanistica non può espellere le tipologie di utilizzazione legittimamente radicate né imporre la riconversione degli immobili, se non in situazioni di rischio attuale e con appositi piani di bonifica. Le stesse previsioni del PRA menzionano solo le nuove opere e nuove attività, facendo salvi gli insediamenti pregressi: la destinazione a discoteca può quindi proseguire nei limiti della volumetria attuale.

Quanto alla licenza di trattenimenti danzanti, il dato formale della perdita di continuità è irrilevante, vigendo il principio della durata permanente delle autorizzazioni dopo l’introduzione dell’art. 11 comma 2 del RD 635/1940. La destinazione a discoteca, acquisita e non rinunciata, costituisce il presupposto su cui potranno inserirsi nuove licenze, una volta adeguati i locali alle norme di sicurezza e recuperato il parcheggio alla funzione pubblica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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