Interdittiva antimafia e revoca delle autorizzazioni commerciali (TAR Campania n. 2881 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’informativa antimafia interdittiva implica una valutazione discrezionale del Prefetto in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, da accertare con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, non con la certezza propria della responsabilità penale. È sufficiente un attendibile grado di verosimiglianza, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a far ritenere “più probabile che non” il condizionamento dell’impresa. Le condotte poste a base dell’interdittiva possono essere già state oggetto di giudizio penale con esito assolutorio, senza che ciò ne precluda la valutazione sul piano della prevenzione. Il semplice rapporto di parentela non fonda di per sé il giudizio di permeabilità, ma può sorreggerlo quando assuma intensità tale da desumere una conduzione familiare e una regia collettiva dell’impresa. La revoca comunale delle autorizzazioni conseguente all’interdittiva è atto doveroso e a contenuto vincolato.
Il Fatto
Una società operante nel settore della somministrazione di alimenti e bevande ha impugnato, con due ricorsi poi riuniti, il provvedimento interdittivo adottato dal Prefetto e la successiva ordinanza con cui il Comune ha revocato i titoli autorizzativi, disponendo il divieto di prosecuzione dell’attività.
L’interdittiva valorizza molteplici intrecci familiari e relazionali tra i soci e l’amministratore della società e noti esponenti di un clan camorristico, in un contesto territoriale segnato dallo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. La ricorrente ha contestato la valenza segnaletica di tali legami, la risalenza delle vicende penali e la mancata considerazione delle sentenze assolutorie, deducendo inoltre la violazione del contraddittorio procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i consolidati indirizzi della Sezione III del Consiglio di Stato in materia di informative antimafia. Il pericolo infiltrativo è accertato con una prognosi probabilistica, assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, che non richiede di attingere la certezza oltre ogni ragionevole dubbio. L’art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 riconosce quale elemento fondante anche i soli tentativi di infiltrazione diretti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa.
Da ciò discende che l’esito assolutorio dei processi penali non preclude al Prefetto la valutazione dei medesimi fatti sul piano della prevenzione. Il Collegio respinge la tesi dell’irrilevanza del vincolo parentale: se di regola il rapporto di parentela non costituisce ex se sintomo di condizionamento, in concreto può fondare la prognosi quando, come nella specie, si accompagna a una fitta rete di relazioni e cointeressenze economiche e societarie, lasciando ritenere che l’impresa possa essere coordinata, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata.
Quanto all’attualità del pericolo, la risalenza dei fatti non ne elide la valenza sintomatica in assenza di chiari elementi di discontinuità. Il decorso del tempo è, in questa materia, sostanzialmente neutro.
Il Collegio ribadisce poi che il quadro indiziario va valutato nel suo complesso, non parcellizzato nei singoli elementi. È sufficiente che la motivazione dia atto delle controdeduzioni dell’interessato e ne spieghi, con giudizio logicamente immune da censure, la mancata idoneità a elidere la valutazione di permeabilità, senza necessità di confutazione analitica. La revoca comunale, infine, costituisce un atto doveroso e a contenuto vincolato di mera presa d’atto dell’interdittiva, e non un provvedimento di autotutela: essa discende dal meccanismo vincolante dell’art. 67 d.lgs. n. 159/2011, in forza del richiamo all’art. 89-bis, che produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche in assenza di un rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione.
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Nota della Redazione
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