Pratiche aggressive e abbinamento mutuo-polizze: il condizionamento della banca (Cons. Stato n. 7249 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’abbinamento tra la concessione di un mutuo e la sottoscrizione di prodotti accessori costituisce pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 cod. cons. solo in presenza di un quid pluris di indebito condizionamento, non essendo sufficiente la mera proposta simultanea dei prodotti. L’accertamento dell’illecito richiede una valutazione complessiva e non atomistica degli elementi indiziari, idonei a dimostrare l’idoneità della condotta a limitare considerevolmente la libertà di scelta del consumatore medio. La natura unitaria della condotta, per identità del soggetto, finalità economica e contestualità, impone di considerare unitariamente le evidenze probatorie, senza inficiare la distinzione formale delle contestazioni. Il diritto al silenzio e il divieto di autoincriminazione operano in capo al segnalante e non all’azienda, sicché le segnalazioni interne acquisite in sede ispettiva sono legittimamente utilizzabili come indizi.

Il Fatto

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 18 febbraio 2019, ha accertato due pratiche commerciali scorrette poste in essere da una banca: l’aver indotto i consumatori, intenzionati a stipulare mutui o surroghe, a sottoscrivere polizze assicurative e ad aprire un conto corrente presso la stessa banca, ponendo tali condizioni per la concessione del finanziamento. L’Autorità ha irrogato due sanzioni pecuniarie, pari rispettivamente a 4.750.000 € e 1.800.000 €.

La banca ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, che con la sentenza della Sezione Prima n. 232 del 5 gennaio 2024 ha accolto in parte il ricorso, annullando la contestazione e la sanzione relative alla sola pratica di abbinamento con il conto corrente. Avverso tale decisione hanno proposto appello l’Autorità, per la parte soccombente, e appello incidentale la banca, per la parte relativa all’abbinamento con le polizze, agli impegni e alla sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in limine la questione dell’unitarietà della condotta, sollevata in via subordinata dalla banca. L’Autorità aveva distinto due pratiche in ragione del diverso oggetto dei prodotti accessori. Il Consiglio di Stato ritiene che la condotta presenti caratteri sostanzialmente unitari, per la contestualità di tempo e di spazio e per l’interesse economico comune alla collocazione dei prodotti accessori. Tale conclusione, tuttavia, ha valore meramente sistemico e non inficia la validità formale delle contestazioni.

Quanto all’appello principale, il Collegio conferma il rigetto delle censure dell’Autorità sulla pratica relativa al conto corrente. Gli elementi indiziari, valutati nel loro insieme, non raggiungono la soglia probatoria richiesta. La commissione di 5 euro per l’incasso della rata da conto terzo, anziché di 3 euro, ha una giustificazione economica riconosciuta dalla stessa Autorità. L’obbligo di addebito del premio assicurativo su conto della banca non attiene alla pratica in esame. Le pressioni sul canale retail riguardano una fattispecie diversa, relativa a clienti già correntisti. Gli indici di abbinamento, pari al 73%-75%, non appaiono spropositati né di per sé soli sintomatici di aggressività.

L’appello incidentale della banca è parimenti infondato. Il Collegio ritiene infondata l’eccezione sull’inutilizzabilità delle segnalazioni interne: la normativa sul whistleblowing protegge la riservatezza del segnalante e non incide sul divieto di autoincriminazione dell’azienda. Le relazioni acquisite in sede ispettiva sono quindi legittimamente utilizzabili come indizi. Il numero esiguo dei reclami non assume rilievo, data la ritrosia dei consumatori a formalizzare doglianze verso la banca mutuante. L’elevatissimo indice di abbinamento tra mutui e polizze incendio e scoppio, non efficacemente contestato, integra la soglia di criticità individuata da IVASS e Banca d’Italia.

Il Collegio distingue la fattispecie da quella decisa con la sentenza n. 5901 dell’8 luglio 2025, che ha applicato la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 14 novembre 2024: la mera proposta simultanea di finanziamento e polizza non è di per sé pratica aggressiva. Nel caso concreto, l’Autorità ha invece provato l’indebito condizionamento, integrando quel quid pluris richiesto dalla giurisprudenza della Sezione.

Il rigetto degli impegni è confermato: la valutazione di manifesta scorrettezza e gravità va condotta ex ante. La sanzione di 4.750.000 € è ritenuta ragionevole, avuto riguardo alla funzione di deterrenza, alla dimensione economica del professionista e alla debolezza dei consumatori. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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