Trasferimento ex art. 398 R.G.A. tra discrezionalità e sopravvenienze nel riesame (TAR Molise n. 145 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento disciplinato dall’art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri integra un istituto di carattere eccezionale, come rivela l’endiadi “fondati e comprovati” motivi, il cui riscontro è rimesso all’ampia discrezionalità dell’Amministrazione. Il provvedimento cautelare che impone il riesame dell’istanza, essendo privo del crisma della definitività e della forza del giudicato, non congela la situazione di fatto al momento della domanda: legittimamente l’Amministrazione valuta anche le sopravvenienze intervenute. In sede di riesame le esigenze personali e familiari del militare restano strutturalmente recessive rispetto all’interesse del Corpo all’ottimale allocazione del personale sul territorio. Il sindacato giurisdizionale incontra il limite dei soli gravi ed evidenti vizi di razionalità, illogicità o travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente, brigadiere dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso una Compagnia del Molise, aveva chiesto il trasferimento alla Legione Carabinieri Puglia, nell’ambito dei Comandi provinciali di Bari o Foggia, invocando gravi motivi di salute dei prossimi congiunti ai sensi dell’art. 398 R.G.A.. L’Amministrazione respinse l’istanza; il preavviso di rigetto e il provvedimento finale furono impugnati davanti al TAR Molise.
In sede cautelare il Tribunale accolse l’istanza con l’ordinanza n. 59/2024, disponendo un riesame fondato su parametri oggettivi e su una ponderazione concreta tra esigenze familiari e disponibilità degli organici. All’inattività dell’Amministrazione seguì l’istanza ex art. 59 cod. proc. amm. e la successiva ordinanza n. 86/2024, che impose di concludere il riesame entro trenta giorni. Il nuovo provvedimento confermò il rigetto, ed è contro di esso che sono stati proposti i motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il primo provvedimento annullato e sostituito dalla nuova determinazione. Ha poi esaminato i motivi aggiunti, ritenendoli infondati e assorbendo le eccezioni in rito.
Il Tribunale ha richiamato l’orientamento consolidato della giustizia amministrativa: l’art. 398 R.G.A. consente di derogare alle ordinarie procedure concorsuali solo in presenza di fondati e comprovati motivi, con una valutazione riservata alla discrezionalità amministrativa; diversamente si aggirerebbe il sistema ordinario dei trasferimenti, con incisione sull’organico e sulle aspettative dei candidati inseriti in graduatoria. Ha citato sul punto Cons. Stato n. 8773 del 2023 e Cons. Stato, Sez. II, n. 9624 del 3 novembre 2022, che ribadisce la recessività delle esigenze personali rispetto all’interesse organizzativo del Corpo.
Quanto al primo motivo, il ricorrente lamentava che il riesame avesse valorizzato i nuovi pareri negativi della scala gerarchica e le domande di trasferimento sopravvenute, trascurando i pareri positivi espressi in precedenza. La censura è stata respinta: il remand cautelare, privo di definitività, non attribuisce il diritto a un provvedimento basato sulla sola situazione “congelata” alla data dell’istanza originaria. L’Amministrazione conserva il potere-dovere di valutare le sopravvenienze, tanto più in un ambito extra ordinem connotato da ampia discrezionalità.
Infondati anche i profili sulla pretesa necessità di “situazioni eccezionali“: la lettura dell’istituto seguita dall’Amministrazione è conforme all’inquadramento giurisprudenziale. Sulle condizioni di salute dei genitori, i pareri del Servizio per la Sanità — non vincolanti — sono stati ponderati con gli altri elementi, senza illogicità. Quanto all’amministratore di sostegno, i compiti del munus si risolvono in potestà giuridiche di cura e non in assistenza permanente, sicché non integrano ex se i motivi richiesti (Cons. Stato, Sez. II, n. 5305/2024; TAR Roma n. 10112/2021).
Da ultimo, nessun profilo di abnormità emerge dal raffronto con i trasferimenti concessi in passato, avendo quelli presupposti e finalità del tutto diversi. Da qui il rigetto dei motivi aggiunti e la compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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