Quote latte: prescrizione decennale sul capitale e quinquennale sugli interessi (Cons. Stato n. 7248 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il prelievo supplementare sulle quote latte non costituisce una prestazione periodica, ma una misura patrimoniale imposta per salvaguardare il sistema delle quote e applicata sul presupposto dello sforamento individuale. Al credito per sorte capitale si applica pertanto il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ., non il termine quadriennale dell’art. 3 del Regolamento CE n. 2988/1995, che disciplina le azioni giudiziarie e non i crediti. Il credito per interessi, obbligazione autonoma rispetto al debito principale, resta sottoposto al termine quinquennale dell’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ.. Il giudizio impugnatorio attivato dal privato innanzi al giudice amministrativo, avente ad oggetto il credito della p.a., interrompe e sospende la prescrizione sino alla definizione del giudizio, anche quando questo si chiuda con una declaratoria di perenzione.
Il Fatto
Due produttori lattieri impugnavano davanti al TAR Puglia la cartella esattoriale con cui, per conto di Agea, era stato loro richiesto il pagamento di oltre 195.000 euro a titolo di prelievo supplementare per sette campagne lattiere comprese tra il 1997/98 e il 2007/08, oltre all’atto di iscrizione a ruolo presupposto. Proponevano poi due ricorsi per motivi aggiunti avverso l’intimazione di pagamento e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Il TAR accoglieva il ricorso e il primo ricorso per motivi aggiunti, ritenendo prescritta l’intera pretesa per decorso del termine decennale, non essendo provata la notificazione di atti interruttivi. Dichiarava invece il difetto di giurisdizione sul secondo ricorso per motivi aggiunti, relativo alla fase esecutiva. Agea e Ader proponevano appello, chiedendo l’ammissione di nuova documentazione ex art. 104 c.p.a.; i privati resistevano e proponevano appello incidentale sulla prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di tardività dell’appello. La sospensione feriale dei termini, disciplinata dall’art. 3 della legge n. 742/1962 e dall’art. 92 del r.d. n. 12/1941, opera nella sola materia civile e non si estende ai giudizi davanti alla giustizia amministrativa, per i quali valgono le specifiche previsioni dell’art. 54, comma 2, c.p.a. e dell’art. 5 della legge n. 742/1962.
Sull’istanza istruttoria, il Consiglio di Stato esclude in via di principio l’ammissibilità dei documenti nuovi depositati in appello da chi li abbia omessi in primo grado nonostante un ordine istruttorio. Ammette tuttavia i documenti attestanti la formazione di un giudicato esterno, per l’esigenza di evitare un contrasto tra giudicati e l’esposizione della pronuncia a revocazione. L’eccezione di giudicato rientra tra le eccezioni in senso lato, rilevabili anche d’ufficio, e non incontra i limiti dell’art. 104 c.p.a.
Nel merito, la Corte conferma il termine decennale per la sorte capitale, richiamando la giurisprudenza secondo cui il prelievo non è prestazione periodica. Ribadisce poi che il giudizio impugnatorio proposto dal privato interrompe e sospende la prescrizione sino alla sua definizione, anche in caso di perenzione. Accoglie invece l’appello incidentale sugli interessi: il loro credito è autonomo e si prescrive in cinque anni ex art. 2948 cod. civ., non essendo applicabile il termine quadriennale unionale.
Applicando tali regole alle singole annualità, il Collegio annulla gli atti per l’annata 1997/98, non provata l’interruzione. Per l’annata 2000/01 annulla limitatamente agli interessi maturati fino al 28 settembre 2016, per difetto di atti interruttivi tempestivi. Rigetta le censure sui restanti periodi e i motivi riproposti dai privati, ivi comprese le questioni di costituzionalità sull’art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, ritenute manifestamente infondate. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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