Pandemia non esime il professionista dalla diligenza e riduce la sanzione (Cons. Stato n. 7722 del 23.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’emergenza sanitaria non integra esimente né abbassa il livello di diligenza professionale richiesto all’operatore economico, che risponde delle carenze organizzative preesistenti anche quando la pandemia ne abbia solo accentuato gli effetti. La pratica commerciale scorretta non richiede una strategia volontaria: è sufficiente che i disservizi siano sistematici e riconducibili all’inadeguatezza del sistema di gestione delle vendite, dei rimborsi e dell’assistenza. La pandemia costituisce tuttavia fattore attenuante ai fini della determinazione della sanzione, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, con possibilità per il giudice amministrativo di rideterminarne l’importo nell’esercizio della giurisdizione di merito.

Il Fatto

La società appellante, attiva nella distribuzione online di console, videogiochi e prodotti digitali, era stata destinataria di un provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che aveva accertato tre distinte violazioni del Codice del consumo. La prima concerneva la diffusione di informazioni ingannevoli sulla disponibilità dei prodotti e sui tempi di consegna e le modalità scorrette del processo di vendita online; la seconda la ritardata o mancata consegna, l’inadeguata assistenza post-vendita e gli ostacoli al diritto di recesso e al rimborso; la terza il mancato rispetto degli obblighi informativi precontrattuali nei contratti a distanza.

L’Autorità aveva irrogato sanzioni per complessivi 750.000 euro. Il TAR Lazio aveva respinto il ricorso della società, che ha proposto appello deducendo, tra l’altro, l’erronea valutazione della diligenza professionale nel contesto pandemico e l’illegittimità del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riconosce che la pandemia ha determinato circostanze eccezionali, con impennata delle vendite online e difficoltà di approvvigionamento, ma esclude che le condotte contestate siano ascrivibili unicamente a tali fattori. Le condizioni di vendita consentivano di addebitare il prezzo al momento dell’ordine e di annullare unilateralmente il contratto in caso di indisponibilità; non furono modificate dopo l’insorgenza dell’emergenza, che anzi esacerbò criticità già presenti.

Quanto agli annullamenti degli ordini, il Collegio ne rileva il numero quantitativamente significativo e li riconduce a carenze organizzative, osservando che l’aggiornamento dei sistemi è evenienza prevedibile e ascrivibile al professionista. Le lacune informative e le modalità di gestione del recesso trovano radice nelle condizioni generali di contratto, indipendenti dalla pandemia. Il sistema di assistenza, essenzialmente automatizzato, si è risolto in una ulteriore manovra dilatoria.

La Corte respinge la tesi dell’occasionalità dei disservizi: la loro sistematicità emerge dall’inadeguatezza del sistema implementato, e l’elemento soggettivo va riferito anche alle decisioni organizzative. Non può pretendersi che il consumatore medio supponesse i disservizi quando il sistema continuava ad accettare ordini: ciò radicherebbe in capo a lui un onere informativo fuori dalle sue capacità.

La differente natura delle pratiche sub A e sub B è confermata: la prima attiene alle informazioni e alle modalità di vendita rivolte alla generalità dei consumatori, la seconda alla fase esecutiva e post-vendita. Quanto all’art. 49 del Codice del consumo, la società non ha dimostrato che le condizioni informative fossero in vigore prima del marzo 2021. I quesiti pregiudiziali sono dichiarati inammissibili per irrilevanza.

L’appello è accolto solo sul trattamento sanzionatorio: la mancata valorizzazione della pandemia come fattore attenuante integra violazione dell’art. 11 della legge n. 689/1981. Il Collegio applica un coefficiente di riduzione del 25%, rideterminando le sanzioni in 400.000, 112.500 e 75.000 euro, e compensa le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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