Il preavviso di rigetto è necessario anche per l’Unbedenklichkeitserklärung sulle garagen (TAR Trentino-Alto Adige n. 273 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento amministrativo a istanza di parte, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento ex art. 11-bis L.G. n. 17/1993 costituisce adempimento necessario prima dell’adozione del provvedimento negativo. La sua omissione determina l’annullamento dell’atto e non è superabile mediante la prova, in giudizio, che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Dopo la novella dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, introdotta dall’art. 12, comma 1, lett. i), d.l. n. 76/2020, la regola della non annullabilità per vizi formali non si applica ai provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis. Il principio opera anche quando l’amministrazione eccepisca il carattere vincolato del provvedimento, tutte le volte in cui la decisione presupponga la soluzione di una questione giuridica complessa e imponga il confronto procedimentale con l’istante.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di una particella edificata con una Wohnanlage. Il progetto originario prevedeva tre edifici, dei quali due destinati a Wohnungen konventioniert per la popolazione residente e il terzo a residence; una garage interrata ospitava i posti auto. Nel 2019 la società sottoscriveva la einseitige Verpflichtungserklärung ex artt. 27 e 79 L.G. n. 13/1997 e la Eigenerklärung ex art. 47 der Bauordnung, con cui i posti auto venivano grundbücherlich vincolati come pertinenza dei singoli appartamenti.
Accertate dalla Provincia autonoma alcune violazioni del Landesmietzins, la società chiedeva al Sindaco la Unbedenklichkeitserklärung per cancellare il vincolo di convenzionamento sui m.a. 2-29, ossia sui posti auto. Il Sindaco respingeva l’istanza con provvedimento del 2.4.2024, sul rilievo che le garanzie restano pertinenza degli alloggi convenzionati. Contro tale diniego la società proponeva ricorso, articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, concernente la mancata comunicazione dei motivi ostativi. Il giudice qualifica il procedimento come avviato su istanza di parte e richiama l’art. 11-bis, comma 1, L.G. n. 17/1993, che impone all’amministrazione di comunicare preventivamente all’istante le ragioni ostative, riconoscendo a questi trenta giorni per presentare osservazioni. La norma è letta in parallelo all’art. 10-bis legge n. 241/1990 e alla relativa elaborazione giurisprudenziale.
Il Tribunale chiarisce la funzione dell’istituto: anticipare la motivazione del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, consentire un confronto effettivo con l’amministrazione e ridurre il contenzioso. Richiama sul punto l’orientamento del Cons. Stato, Sez. III, n. 834/2019 e n. 4413/2013, oltre alla propria giurisprudenza recente.
Il passaggio decisivo riguarda le conseguenze dell’omissione. Il Collegio osserva che, per effetto della novella dell’art. 21-octies, comma 2, la sanatoria processuale del vizio procedurale è esclusa quando il provvedimento sia stato adottato in violazione dell’art. 10-bis. Richiama Cons. Stato, Sez. II, n. 1790/2022, che ha superato l’orientamento formatosi sotto il testo previgente, e Cons. Stato, Sez. III, n. 6378/2020.
Respinta l’eccezione della Gemeinde secondo cui si tratterebbe di atto inhaltlich gebunden, il Tribunale rileva che il vincolo di convenzionamento è imposto dalla legge solo per le Wohnungen, non anche per le garanzie. Stabilire se i posti auto debbano restare convenzionati implica la soluzione di una complessa Rechtsfrage, come dimostrano le articolate difese delle parti. Il diniego non è dunque atto vincolato e il contraddittorio procedimentale era dovuto.
Accertata l’omessa comunicazione, il ricorso è accolto in tale punto, con assorbimento dei restanti motivi, annullamento del provvedimento e condanna della Gemeinde al pagamento delle spese in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
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