Specializzazione sostegno: i 24 CFU richiedono il percorso formativo dedicato (TAR Molise n. 170 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conseguimento dei 24 CFU richiesti per l’accesso ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno non si esaurisce nella mera ricognizione formale degli esami superati nel percorso universitario pregresso. Il D.M. n. 616/2017 esige l’iscrizione e la frequenza di uno specifico percorso formativo attivato dall’istituzione universitaria, al termine del quale è rilasciata la certificazione ai sensi dell’art. 3, comma 5. La mera attestazione della riconducibilità degli esami ai settori scientifico-disciplinari previsti, priva di valutazione sugli obiettivi formativi e sui contenuti, non integra il requisito di ammissione. La dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei crediti in difetto del percorso è non veritiera e legittima l’annullamento d’ufficio dell’immatricolazione, senza che operi il limite temporale dell’art. 21-novies legge n. 241/1990.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato domanda di immatricolazione al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, indetto dall’Università degli Studi del Molise per l’anno accademico 2022/2023. All’atto della domanda ha dichiarato, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, il possesso del requisito dei 24 CFU, allegando un’attestazione rilasciata dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Espletati i controlli, l’Ateneo di provenienza ha chiarito che quel documento non costituiva certificazione dei 24 CFU ai sensi del D.M. n. 616/2017.

L’Università del Molise ha quindi annullato l’immatricolazione, perfezionata il 27 settembre 2023, con decreto rettorale dell’11 aprile 2024. La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Molise, che in sede cautelare ne ha sospeso l’efficacia e disposto incombenti istruttori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il motivo relativo all’asserita sufficienza dell’attestazione prodotta, ritenendo che da esso discenda linearmente la sorte del motivo sull’autotutela. Il D.M. n. 616 del 10 agosto 2017, all’art. 3, delinea i percorsi formativi dedicati: le istituzioni universitarie li istituiscono con propri obiettivi e modalità organizzative, e solo al termine del percorso è rilasciata la certificazione che assolve al requisito di legge.

La ricorrente non si è mai iscritta ad alcuno dei percorsi attivati. Ha dimostrato solo di aver superato alcuni esami, che l’Ateneo ha attestato riconducibili ai settori scientifico-disciplinari indicati dal decreto. Tale attestazione, osserva il TAR, non equivale alla certificazione: l’art. 3, comma 6, del D.M. n. 616/2017 ammette il riconoscimento dei crediti pregressi soltanto nell’ambito di un nuovo e apposito percorso, cui l’interessato era comunque tenuto a partecipare. La circolare MIUR n. 29999 del 2017 e la nota CUN confermano che i crediti non sono automaticamente attestabili come validi, dipendendo la validità dagli obiettivi formativi e dai contenuti delle attività svolte.

Il Collegio esclude altresì l’applicabilità dell’art. 3, comma 7, del D.M. n. 616/2017, disposizione di carattere transitorio la cui vigenza si è esaurita con la prima attuazione dei percorsi formativi, già attivi quando l’Ateneo ha rilasciato l’attestazione.

Quanto al termine di autotutela, il TAR rileva che la versione vigente ratione temporis dell’art. 21-novies legge n. 241/1990, come modificata dal D.L. n. 77/2021, prevedeva dodici mesi. Il decorso va collocato nel momento di adozione del provvedimento ampliativo, cioè l’immatricolazione del 27 settembre 2023, e non nell’approvazione della graduatoria, che non costituisce atto autorizzatorio e che era comunque subordinata alla veridicità delle dichiarazioni. All’11 aprile 2024 i dodici mesi non erano dunque trascorsi.

Il Collegio richiama inoltre l’orientamento secondo cui il termine di autotutela non opera quando la condotta della parte abbia indotto in errore l’amministrazione, e i principi dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2017 sulla decorrenza del termine ragionevole dal momento in cui l’amministrazione apprende la non veridicità. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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