Modifica del preventivo di connessione e poteri giustiziali dell’Autorità (TAR Lombardia n. 3227 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di modifica del preventivo di connessione già accettato, avanzata ai sensi dell’art. 7, comma 8, del TICA, e l’emissione del nuovo preventivo seguita dall’accettazione del richiedente danno vita a un nuovo rapporto negoziale di carattere novativo, disciplinato dalla regolazione vigente al momento dell’emissione del nuovo preventivo e non da quella operante alla data della domanda originaria. L’Autorità di regolazione, nell’esercizio del potere giustiziale di decisione del reclamo, non può travolgere l’assetto di interessi liberamente definito dalle parti, tutte imprenditori, ove la materia abbia natura meramente economica e non coinvolga valori inderogabili. La decisione che disconosca tale assetto incorre in eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e sviamento dalla causa tipica del potere conciliativo.
Il Fatto
Il gestore di rete aveva emesso un primo preventivo di connessione per un impianto di produzione da biomassa, accettato dal produttore. Questi presentò poi un progetto che modificava la soluzione tecnica minima, sostituendo l’elettrodotto aereo con un cavidotto interrato, e chiese la modifica del preventivo ai sensi dell’art. 7, comma 8, del TICA. Il gestore emise un nuovo preventivo, che quantificava il corrispettivo in misura superiore e precisava che, in caso di realizzazione in proprio dell’impianto di rete, nulla sarebbe stato dovuto al produttore. Il produttore accettò e, all’atto della cessione, confermò che il gestore non avrebbe corrisposto alcun importo.
Tre anni dopo, il produttore chiese delucidazioni sul corrispettivo di valorizzazione. Il gestore confermò l’esito applicando gli artt. 7.5 e 16.6 del TICA. Il produttore propose reclamo all’Autorità, che lo accolse e prescrisse al gestore di versare la differenza tra il costo standard e il corrispettivo di connessione. Il gestore ottemperò con riserva e impugnò la delibera davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro regolatorio del d.lgs. n. 79/1999 e del d.lgs. n. 387/2003, che attribuiscono all’Autorità il compito di disciplinare le condizioni tecniche ed economiche della connessione. Il TICA, nella versione modificata dalla Deliberazione ARG/elt 125/10, configura il preventivo di connessione come principale condizione procedimentale e prevede, all’art. 7, comma 8, la modifica del preventivo già accettato, tra l’altro mediante accordo tra gestore e richiedente volto a proporre nuove soluzioni che tengano conto dell’evoluzione del sistema elettrico locale.
Il Tribunale qualifica in via incidentale la vicenda: la richiesta di modifica e l’emissione del nuovo preventivo, accettato dal produttore, hanno dato vita a un accordo idoneo a innovare radicalmente il precedente rapporto negoziale. La sovrapposizione di più impianti nella stessa area integra l’evoluzione del sistema elettrico locale. Da ciò deriva che il nuovo rapporto non poteva essere assoggettato alla disciplina operante alla data della domanda originaria, bensì a quella vigente al momento del nuovo preventivo, con conseguente applicazione dell’art. 16, comma 6, del TICA in tema di ripartizione dei costi.
Il Collegio ritiene la delibera illegittima per palese illogicità e irragionevolezza. L’Autorità non ha considerato che il produttore aveva più volte assunto su di sé i maggiori costi della soluzione più onerosa e non si era opposto tempestivamente alla posizione del gestore, confermata anche nell’atto di cessione. La chiarezza del comportamento negoziale avrebbe dovuto indurre l’Autorità a valutare la pretestuosità del reclamo, proposto a tre anni di distanza. Il Collegio aderisce alla giurisprudenza amministrativa secondo cui, in materia di interessi solo economici tra imprenditori, una diversa pattuizione è lecita, richiamando Cons. Stato, sez. VI, nn. 7203, 7204 e 7205 del 2019.
Il Tribunale ravvisa inoltre il travalicamento dei confini del potere giustiziale. Il potere di decidere il reclamo, conferito dall’art. 44 del d.lgs. n. 93/2011 in attuazione dell’art. 37, comma 11, della Direttiva CE n. 72/2009, ha natura conciliatoria e non può legittimare l’ingerenza rispetto a un assetto vincolante ai sensi dell’art. 1372 cod. civ.. Richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 7312 del 2024, il Collegio conclude per lo sviamento dalla causa tipica del potere esercitato.
Il ricorso è accolto e la delibera annullata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.