Preferenza scritta fuori dal riquadro e favor voti nelle elezioni provinciali (TAR Veneto n. 1875 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina in materia elettorale è ispirata al principio del favor voti: il suffragio va considerato valido ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore. Le ipotesi di nullità del voto previste dall’art. 64 del d.P.R. n. 570 del 1960 costituiscono eccezione alla regola della salvaguardia del voto e vanno circoscritte ai casi in cui segni, scritture o errori siano inoppugnabilmente intesi come volontà di far riconoscere il suffragio. L’espressione della preferenza al di fuori del riquadro stampato sulla scheda non integra, di per sé, un segno di riconoscimento, quando il nome del candidato è scritto pianamente accanto al simbolo della lista. L’art. 1, comma 76, della legge n. 56 del 2014 non fissa a pena di nullità la modalità grafica di espressione della preferenza.
Il Fatto
La ricorrente, consigliere comunale, ha partecipato alle elezioni per il Consiglio provinciale nella veste di candidata di una lista. All’esito dello spoglio la Commissione elettorale le ha riconosciuto voti di preferenza provenienti da elettori di Comuni di diverse fasce demografiche, dichiarando invece non valido un voto espresso su scheda gialla da un elettore del Comune capoluogo, in fascia G).
La preferenza era stata scritta dal cittadino non sulla riga tratteggiata interna al riquadro contenente il simbolo della lista, ma a destra dello stesso. La ricorrente è risultata prima dei non eletti, preceduta dal controinteressato, ed ha impugnato il verbale di proclamazione degli eletti ai sensi dell’art. 130 cod. proc. amm., chiedendo la correzione del risultato e la propria proclamazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 64 del d.P.R. n. 570 del 1960, che impone di ammettere la validità dei voti ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, e ritiene che la Commissione abbia dichiarato la nullità della preferenza sul presupposto che l’apposizione fuori riquadro esprimesse la volontà di farsi riconoscere, secondo il comma 2, n. 2), della stessa disposizione.
Il Tribunale richiama l’univoco indirizzo della giurisprudenza amministrativa, che configura la nullità come eccezione al principio di salvaguardia del voto e la circoscrive ai casi in cui segni, scritture o errori siano inoppugnabilmente intesi come volontà di riconoscimento ovvero non trovino alcuna ragionevole spiegazione (Cons. Stato n. 4360 del 2026; Cons. Stato n. 552 del 2025; Cons. Stato n. 1327 del 2018; Cons. Stato n. 3368 del 2015; Cons. Stato n. 4523 del 2016; Cons. Stato n. 142 del 2016). L’elemento della riconoscibilità va valutato caso per caso.
Nel caso concreto l’anomalia non è riconducibile a un intento diverso da quello di esprimere la volontà di votare la candidata: l’elettore ha scritto pianamente nome e cognome accanto al simbolo della lista, senza null’altro aggiungere. Una diversa lettura della scheda contrasta con il favor voti.
Il Collegio esclude che osti il tenore letterale dell’art. 1, comma 76, della legge n. 56 del 2014, che richiama l’«apposita riga» della scheda. Richiama sul punto Cons. Stato n. 5083 del 2018: l’indicazione grafica risponde all’esigenza di coerenza con l’impostazione della scheda, non a quella di fissare a pena di nullità la modalità di espressione della preferenza. L’art. 57 del d.P.R. n. 570 del 1960 considera comunque efficaci le preferenze espresse in uno spazio diverso da quello a fianco del contrassegno votato, purché non derivi incertezza sulla volontà di voto, evenienza qui insussistente.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale annulla in parte qua gli atti impugnati e dispone la correzione del risultato elettorale: attribuisce alla ricorrente i cinque voti validi espressi su scheda gialla, computa i corrispondenti voti ponderati moltiplicando il numero dei voti per l’indice di ponderazione di 785 e fissa il totale complessivo in misura superiore a quello del controinteressato, dichiarandola consigliere provinciale in sua sostituzione. Le spese sono poste a carico della Provincia e dichiarate non ripetibili verso il controinteressato.
Nota della Redazione
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