Sopravvenuto annullamento in autotutela e improcedibilità del ricorso per carenza di interesse (TAR Lombardia n. 1003 del 17.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte della stazione appaltante, di un provvedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione impugnata determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., tutte le volte in cui l’eventuale accoglimento nel merito non possa attribuire alla ricorrente alcuna concreta utilità. La relativa declaratoria prescinde dall’esame delle censure articolate, venendo meno l’interesse alla decisione per effetto del venir meno dell’atto lesivo. Il giudice conserva il potere di regolare le spese in ragione della complessità delle questioni e delle ragioni, anche formalmente estranee all’oggetto del ricorso, poste a fondamento dell’annullamento. Resta fermo l’obbligo di rimborso del contributo unificato a carico dell’amministrazione che ha dato causa al giudizio.

Il Fatto

La società ricorrente ha partecipato alla selezione indetta dalla ASST Bergamo Ovest per la fornitura di medicazioni, relativa al Lotto 1, offrendo un proprio dispositivo. All’esito della valutazione della documentazione tecnica, la stazione appaltante ha aggiudicato il lotto alla controinteressata, applicando il criterio del minor prezzo. La ricorrente ha esperito accesso agli atti e, riscontrati profili di non conformità del prodotto aggiudicatario rispetto ai requisiti minimi della lex specialis, ha dapprima sollecitato l’autotutela e poi proposto ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione, articolando quattro motivi e chiedendo il subentro nel contratto e la condanna risarcitoria.

Nel corso del giudizio, la stazione appaltante ha disposto l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione del Lotto 1, fondandolo sulla revisione dei fabbisogni e sul contenimento della spesa, con riduzione delle necessità di acquisto interamente sopperibili con le scorte di magazzino. All’udienza pubblica le parti hanno preso atto del sopravvenuto provvedimento e insistito per la liquidazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione ha fatto venir meno l’atto oggetto di impugnazione. Ne deriva, sul piano processuale, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, espressamente qualificata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a..

La ragione è esplicitata in termini di utilità concreta: l’eventuale accoglimento delle censure nel merito non potrebbe attribuire alla ricorrente alcun vantaggio, essendo venuta meno la procedura per effetto dell’autotutela. Il Tribunale non procede quindi all’esame dei quattro motivi articolati, né delle doglianze in tema di equivalenza dei dispositivi e di requisiti tecnici minimi, poiché la questione di merito resta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.

Passando al regolamento delle spese, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la compensazione, valorizzando da un lato la complessità delle questioni e dall’altro il dato che l’annullamento è stato disposto per ragioni formalmente estranee all’oggetto del ricorso. La definizione in via di autotutela, in altre parole, non è conseguita all’accoglimento delle censure, ma a una rivalutazione dei fabbisogni.

Cionondimeno, il Tribunale condanna la ASST Bergamo Ovest a rimborsare alla ricorrente il contributo unificato versato all’atto dell’iscrizione a ruolo, così riconoscendo che il giudizio è stato reso necessario dalla condotta dell’amministrazione. Il dispositivo dichiara l’improcedibilità del ricorso, compensa le spese e pone a carico dell’amministrazione il rimborso del contributo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *