Incompetenza della Prefettura e avvalimento di risorse, non delega di funzioni (TAR Lombardia n. 2677 del 14.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La convenzione stipulata tra due Prefetture, che si limiti a individuare le competenze svolte con personale proprio e ad avvalersi degli uffici e del personale dell’altra, integra un mero avvalimento di risorse e non una delega di funzioni amministrative. In mancanza di una chiara delega, l’esercizio di funzioni della Prefettura territorialmente competente da parte di funzionari di altra Prefettura non determina alcuno spostamento di competenze tra gli organi. Il provvedimento limitativo dell’autorizzazione alla guida deve pertanto essere intestato alla Prefettura competente per territorio, a nulla rilevando che l’avvalimento non sia richiamato nell’atto. Ne consegue l’annullamento del decreto per incompetenza dell’organo emanante.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Milano, nel disporre la restituzione della patente, le ha confermato l’obbligo di sottoporsi a visita medica ai sensi dell’art. 128, comma 2, cod. strada. La norma prevede che, in caso di inottemperanza nel termine assegnato, la patente si intende sospesa fino al superamento con esito favorevole degli accertamenti, senza necessità di ulteriore provvedimento, e che chi circola durante la sospensione è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della revoca.

Contro l’atto la ricorrente ha dedotto la tardività del provvedimento e l’incompetenza della Prefettura che lo ha emanato. L’Amministrazione, costituita per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, ha chiesto la reiezione del ricorso invocando una convenzione tra Prefetture che consentirebbe alla Prefettura emanante di adottare i provvedimenti limitativi della patente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso assorbendo il primo motivo. Dagli atti emerge che l’atto è stato emanato dalla Prefettura di Milano, benché la ricorrente risieda in Monza e i fatti all’origine della sospensione si siano svolti nella stessa città. La questione giuridica centrale riguarda quindi la valenza della convenzione tra Prefetture richiamata dalla difesa erariale.

Il Tribunale richiama il proprio precedente (TAR Lombardia, Milano, I, sentenza 19/12/2023 n. 3105), secondo cui la convenzione ha ad oggetto l’espletamento delle funzioni individuate dal d.lgs. n. 139/2000. Essa, in realtà, si limita a individuare le competenze svolte dalla Prefettura di Monza con il proprio personale, precisando che tutte le altre attività restano in capo alla Prefettura di Milano.

Si tratta dunque di una convenzione di avvalimento di risorse e personale, non di una delega di funzioni amministrative da un organo all’altro. Una delega siffatta, ove ammessa dall’ordinamento nel rispetto del principio di legalità di cui all’art. 97 Cost., avrebbe consentito alla Prefettura di Milano di esercitare le funzioni della Prefettura di Monza.

Nel caso di specie l’atto avrebbe dovuto essere intestato alla Prefettura di Monza: lo svolgimento di funzioni di quest’ultima da parte di funzionari della Prefettura di Milano non legittima uno spostamento di competenze in mancanza di una chiara delega. A ciò si aggiunge che l’avvalimento tra le due Prefetture non risulta indicato nell’atto impugnato.

Il ricorso è quindi accolto per incompetenza dell’organo emanante e l’atto impugnato è annullato. Le spese di giudizio sono compensate per giustificati motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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