Inquadramento del personale e congruità dell’offerta nell’appalto di servizi (TAR Lombardia n. 2678 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel vigore del d.lgs. n. 50/2016, l’indicazione nel capitolato del livello di inquadramento del personale da impiegare nell’appalto ha valenza meramente indicativa del costo della manodopera posto a base d’asta e non valore prescrittivo o conformativo dell’offerta. La scelta del CCNL applicabile e del livello di inquadramento rientra nelle prerogative organizzative dell’imprenditore, nel rispetto del principio di coerenza con le attività effettivamente oggetto dell’appalto. Il sindacato del giudice amministrativo sulla congruità dell’offerta si svolge nei limiti della legittimità e verifica la sostenibilità economica complessiva della proposta, non la corretta allocazione delle singole voci di costo. Il costo del lavoro risultante dalle tabelle ministeriali costituisce un indice statistico di riferimento e non un parametro inderogabile, a differenza dei minimi salariali retributivi.
Il Fatto
Il Comune di Milano bandisce una gara per l’affidamento triennale del servizio di accoglienza e reception presso quindici sedi comunali, per un importo stimato di oltre cinque milioni di euro, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della valutazione, la graduatoria vede al primo posto un consorzio cooperativo e al secondo la ricorrente, con un distacco contenuto. Poiché l’aggiudicataria riporta un punteggio tecnico ed economico superiore ai quattro quinti del massimo, la stazione appaltante attiva il subprocedimento di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, che si conclude per la congruità dell’offerta. Segue l’aggiudicazione con determinazione dirigenziale del 24 aprile 2024.
La società seconda classificata impugna l’aggiudicazione, deducendo che il concorrente avrebbe offerto un aliud pro alio per aver previsto l’impiego di personale in parte inquadrato nel primo livello del CCNL Multiservizi, con conseguente demansionamento dei lavoratori e violazione della par condicio. Con motivi aggiunti contesta la sostenibilità economica dell’offerta, quantificando presunti sovraccosti su diverse voci della manodopera. Comune e aggiudicataria si costituiscono, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’analisi della legge di gara e rileva che il capitolato si limita a indicare le attività e i ruoli del personale, senza imporre l’inquadramento nel secondo livello. Il riferimento a tale livello serve unicamente a stimare il costo della manodopera posto a base d’asta. La scelta del CCNL e del livello rientra nelle prerogative organizzative dell’imprenditore, fermo il requisito di coerenza con le attività oggetto dell’appalto ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016. La previsione di un punteggio premiante per chi si impegni ad applicare il contratto Multiservizi conferma la natura non vincolante dell’indicazione.
Le censure del ricorso introduttivo sono quindi infondate. Le attività del servizio sono riconducibili tanto al primo quanto al secondo livello del contratto, sicché l’offerta dell’aggiudicataria non integra un aliud pro alio.
Passando ai motivi aggiunti, il Tribunale delimita il proprio sindacato: il controllo sull’anomalia dell’offerta mira alla sostenibilità economica complessiva e non alla corretta allocazione delle singole voci di costo, ai sensi dell’art. 97, comma 1, d.lgs. n. 50/2016. Quanto ai costi dei festivi, il Collegio esclude che il costo del lavoro delle tabelle ministeriali sia inderogabile: solo i minimi salariali retributivi lo sono, mentre il costo tabellare è indice statistico che può discostarsi in base all’organizzazione dell’impresa.
Le contestazioni su scatti di anzianità e lavoro supplementare sono inammissibili per genericità, non essendo indicato il parametro normativo né la quantificazione della sottostima. Quanto ai festivi, la ricorrente calcola su base errata: applicando la quota oraria della retribuzione base ai sensi dell’art. 38 del CCNL Multiservizi, il costo sottostimato è assorbito dalle riserve per la manodopera. Le censure sui primi livelli e sui referenti di sede cadono per la già esclusa vincolatività dell’inquadramento. I costi di formazione risultano quotati e la formazione telematica on the job è ammissibile, non richiedendo retribuzione aggiuntiva. L’offerta è complessivamente sostenibile e il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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