Cambio del cognome del minore: serve il consenso di entrambi i genitori (TAR Lombardia n. 2676 del 14.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di aggiunta del cognome materno a quello paterno costituisce una questione di particolare importanza ai sensi degli artt. 316, secondo comma, e 320 cod. civ. e involge un diritto soggettivo del minore, non dei genitori. Il genitore non può pertanto esercitarla in via esclusiva e diretta, senza il consenso dell’altro e, in mancanza, senza l’autorizzazione del giudice ordinario competente. La dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 262, primo comma, cod. civ. riguarda l’attribuzione del cognome e non si estende alla sua modifica, che resta disciplinata dall’art. 89 d.P.R. n. 396/2000. Il decreto prefettizio che accolga la domanda in difetto di tale consenso o autorizzazione è illegittimo e va annullato.

Il Fatto

Il ricorrente, padre di un minore, ha impugnato il decreto prefettizio con cui è stata accolta la domanda di aggiunta del cognome materno a quello paterno, presentata dalla madre del bambino. Il minore era stato affidato ai servizi sociali del Comune e gli era stato nominato un curatore speciale, rimasto estraneo al procedimento.

Il padre ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di legittimazione della madre, l’omessa considerazione della propria opposizione e la carenza di motivazione e di istruttoria, lamentando che il cambio del cognome avrebbe potuto nuocere all’inserimento sociale del figlio. La madre, il Comune e il Ministero dell’Interno hanno chiesto la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto escluso la legittimazione del Comune ad attivare il procedimento. Il decreto del Tribunale per i Minorenni aveva affidato il minore all’ente limitando la responsabilità genitoriale con riferimento alla cura, alla salute, all’educazione, all’istruzione e al collocamento, ma non aveva trasferito ai genitori la titolarità del nome e del cognome.

I genitori, non decaduti dalla potestà genitoriale, conservavano la legittimazione in materia, sicché l’ente affidatario non poteva proporre la domanda.

La Corte ha poi richiamato la Corte costituzionale n. 131 del 2022, secondo cui il cognome integra il nucleo dell’identità giuridica e sociale della persona, bene oggetto di autonomo diritto ex art. 2 Cost.. Da ciò deriva una netta cesura tra attribuzione e modifica del cognome: la declaratoria di illegittimità dell’art. 262 cod. civ. non incide sulla procedura dell’art. 89 d.P.R. n. 396/2000.

Nel merito, la madre aveva chiesto il cambio senza sentire il padre, poi oppostosi. Richiamando TAR Lazio, Sez. I ter, n. 11410/2018 e TAR Friuli n. 66/2024, il Collegio ha qualificato la scelta del cognome come questione di particolare importanza, per la quale l’art. 320, secondo comma, cod. civ. richiama l’art. 316 cod. civ.: ciascun genitore può ricorrere al giudice indicando i provvedimenti ritenuti idonei.

Trattandosi di diritto soggettivo del minore, il singolo genitore non poteva esercitarlo in via esclusiva, senza il consenso dell’altro e, in mancanza, senza l’intervento del giudice ordinario. L’atto è stato pertanto annullato per mancanza dell’autorizzazione del giudice competente, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 316 c.c.

Tutte le 4 sentenze sull'art. 316 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *