Prelievi ATM: onere della prova a carico dell’intermediario e legittimazione passiva (ABF Collegio di Milano n. 4130 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative alla mancata erogazione del contante presso un apparecchio ATM, l’onere della prova liberatoria grava sull’intermediario e deve essere assolto mediante la produzione del giornale di fondo completo e della quadratura di cassa di fine giornata. L’intermediario convenuto è carente di legittimazione passiva in relazione ai prelievi eseguiti con la carta di debito presso un ATM di altro intermediario, quando non ha ricevuto dal gestore di quest’ultimo i necessari tabulati e, quindi, versa in condizioni di non poter esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa. In difetto di prova del malfunzionamento, e in presenza di una contestazione tardiva e non chiaramente ricostruita, non può affermarsi la responsabilità dell’intermediario per il danno lamentato dal cliente.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver effettuato, nel periodo giugno-agosto 2025, prelievi presso l’ATM della propria filiale di pertinenza senza ricevere il contante richiesto, e di aver eseguito alcuni versamenti tramite sportello ATM non contabilizzati, mentre alla banca il contante risultava correttamente prelevato. Domanda quindi il rimborso della somma di € 5.600,00.

L’intermediario convenuto eccepisce in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in relazione a due prelevamenti di € 600,00 ed € 300,00 eseguiti il 29/07/2025 presso un ATM di altro intermediario; nel merito chiede il rigetto del ricorso, sostenendo la regolarità delle operazioni e l’assenza di malfunzionamenti, e riferisce di aver inviato al cliente la comunicazione di recesso contrattuale.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare. L’intermediario resistente non ha ricevuto dall’intermediario proprietario dell’ATM i necessari tabulati, cioè il giornale di fondo e la quadratura di cassa, e ha versato in atti i soli tabulati relativi alle movimentazioni della carta ricevuti dall’intermediario gestore. Considerata anche l’impossibilità, per il convenuto, di esercitare il proprio diritto di difesa in mancanza di tali tabulati, l’eccezione di carenza di legittimazione passiva relativamente alle due operazioni deve essere accolta.

Nel merito, oggetto della controversia sono sette operazioni di prelievo e quattro di versamento contanti, per un importo complessivo di € 6.350,00; da tale computo vengono sottratte le due operazioni di prelievo presso altro intermediario, per complessivi € 900,00. Le operazioni sono state poste in essere tra il 12 giugno e il 6 agosto 2025, con applicazione del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di attuazione della direttiva PSD II.

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato dei Collegi ABF, secondo cui nelle controversie sulla mancata erogazione del contante presso ATM l’onere della prova liberatoria è posto a carico dell’intermediario, da fornirsi tramite la produzione del giornale di fondo completo e della quadratura di cassa di fine giornata. Nel caso concreto, dalle evidenze prodotte i prelievi contestati risultano regolari: le operazioni presso gli ATM dell’intermediario non presentano errori né malfunzionamenti (Anom = blank), il giornale di fondo riporta per ciascuna operazione i codici F70-F71-F72-F73, che attestano il positivo controllo su PIN e chip della carta, e le operazioni si sono concluse con l’erogazione delle banconote richieste, senza scarti. Anche i versamenti risultano andati a buon fine, con corretta acquisizione e conteggio delle somme.

Sul piano della condotta delle parti, il Collegio rileva che il ricorrente non offre una chiara ricostruzione degli accadimenti e che il primo prelevamento contestato risale al 12/06/2025, a fronte di un reclamo presentato solo l’08/08/2025, circa due mesi dopo, quando generalmente la mancata erogazione del contante è caratterizzata da una pronta contestazione. Né risulta prodotta la denuncia. Non si ravvisano pertanto profili che possano fondare la responsabilità dell’intermediario convenuto, con conseguente rigetto del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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