Prelievi cardless dopo il furto dello smartphone (ABF Collegio di Torino n. 657 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi sull’utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento che invochi l’esonero da responsabilità deve provare, secondo la sequenza dell’art. 10 del d.lgs. n. 11/2010, l’avvenuta autenticazione, corretta registrazione e contabilizzazione delle operazioni e, in via ulteriore, la colpa grave dell’utilizzatore, anche per presunzioni. La prova dell’autenticazione costituisce antecedente logico della prova della colpa. In caso di prelievi cardless eseguiti mediante l’app installata sullo smartphone sottratto, non integra colpa grave la prima operazione disposta a circa un’ora dal furto, avvenuto con modalità non contrastabili con l’ordinaria diligenza. Integra invece colpa grave la condotta di chi, dopo la prima operazione, ometta di bloccare tempestivamente lo strumento di pagamento e non dia notizia del blocco del dispositivo, lasciando così che i prelievi successivi si ripetano per giorni.
Il Fatto
La parte ricorrente ha riferito di aver subito il furto del telefono cellulare il 18 luglio 2025 durante una vacanza a Napoli, mentre si trovava su un autobus: dopo esser stata spinta, si accorgeva della sottrazione del dispositivo dalla borsa chiusa con cerniera. Tramite l’app installata sul telefono venivano eseguite quattro operazioni di prelievo cardless, di importo pari a 600 euro ciascuna, per un totale di 2.400 euro. La ricorrente presentava denuncia e chiedeva all’intermediario il rimborso, ottenendo un riscontro negativo sul rilievo che le operazioni erano state correttamente autenticate nel rispetto dei presidi di autenticazione forte. Ha quindi adito il Collegio per ottenere il rimborso dell’intero importo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo nel d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva PSD2, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui la disciplina è ispirata al principio del rischio d’impresa e prevede un regime probatorio di favore per l’utente. Sul punto richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 3498/2012. L’art. 10 del d.lgs. n. 11/2010 impone al prestatore di dimostrare l’autenticazione delle operazioni e, in secondo luogo, il comportamento gravemente colposo dell’utilizzatore, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c.
Nel caso concreto, in esito alla richiesta di integrazione documentale disposta dal Collegio, l’intermediario ha prodotto l’evidenza dell’accesso all’app e dell’esecuzione dell’operazione per ciascun prelievo, con inserimento del codice identificativo dell’intermediario: elemento di conoscenza associato all’elemento di possesso costituito dal dispositivo. La prova dell’autenticazione, corretta registrazione e contabilizzazione è stata pertanto giudicata sostanzialmente raggiunta.
Il Collegio distingue poi tra la prima operazione e quelle successive. Quanto alla prima, non è ravvisabile la colpa grave: la sottrazione del telefono è avvenuta con modalità non contrastabili con l’ordinaria diligenza e l’operazione è stata eseguita a circa un’ora dal furto, circostanza che non consente di presumere che i codici bancari fossero facilmente accessibili ai ladri. L’intermediario non ha quindi assolto al proprio onere probatorio su questo segmento.
I prelievi successivi sono invece interamente addebitabili alla colpa grave della ricorrente. La seconda operazione è stata eseguita a un giorno di distanza dalla prima e il blocco della carta è intervenuto soltanto alle ore 18:34 del 23 luglio, cinque giorni dopo il furto e quattro giorni dopo il primo prelievo, senza che risultino notizie sul blocco del cellulare. Il Collegio sottolinea come l’evoluzione tecnologica abbia reso gli smartphone un canale alternativo di accesso ai conti, utilizzabile in tempi ristrettissimi: la custodia del dispositivo e dei relativi codici assume perciò estrema importanza, e l’utente deve reagire con la massima tempestività, tanto più quando il furto avvenga in luoghi affollati e con presenza ravvicinata di estranei, come i mezzi pubblici di trasporto.
Il ricorso è quindi parzialmente accolto, limitatamente alla prima delle operazioni disconosciute, con condanna dell’intermediario al pagamento di 600 euro, oltre al contributo alle spese della procedura e al rimborso della somma versata per la presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.