Bonifico eseguito su IBAN errato e danno non patrimoniale non provato (ABF Collegio di Bologna n. 2527 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale dell’intermediario che esegua un bonifico sul primo IBAN indicato dal cliente, anziché sul secondo successivamente comunicato, non determina di per sé l’obbligo di restituzione della somma ove risulti che le somme non siano state trasferite al creditore procedente e che il pignoramento sia venuto meno. In tema di danno non patrimoniale, la relativa sussistenza non è in re ipsa, ma deve essere provata dal ricorrente anche mediante presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza; la liquidazione equitativa presuppone comunque la prova, anche presuntiva, della certezza della reale esistenza del pregiudizio.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce che il proprio conto corrente era stato oggetto di pignoramento presso terzi e che, essendo il saldo alimentato da emolumenti, risultava non pignorabile l’importo di euro 716,78. L’11 novembre 2024 impartiva alla banca la disposizione di bonificare tale somma sul conto secondario acceso presso altro intermediario; nello stesso giorno chiedeva però di sospendere l’operazione, temendo che anche quel conto fosse pignorabile, e il giorno successivo comunicava un nuovo IBAN, confermando le coordinate di un conto estero.

Dopo alcuni solleciti il cliente si avvedeva, il 23 dicembre, che la banca aveva eseguito il bonifico sul primo IBAN, relativo a un conto sottoposto a pignoramento. Esperito infruttuosamente il reclamo, il ricorrente adiva l’ABF chiedendo la restituzione dell’importo e un equo indennizzo di almeno 1.000 euro per il danno non patrimoniale derivante dall’essere rimasto privo di mezzi di sostentamento tra uno stipendio e l’altro. L’intermediario ammetteva l’errore materiale dell’ufficio pagamenti, ma eccepiva che il pignoramento si era estinto, che le somme non erano mai state trasferite al creditore e che alcun danno era stato subito.

La motivazione del Collegio

Il Collegio prende atto che le parti concordano sull’accaduto: la banca, ricevuta la notifica di pignoramento, aveva bloccato il conto fino all’importo oggetto dell’esecuzione e, poiché vi erano accrediti stipendiali in parte non pignorabili ex art. 545, comma 8, cod. proc. civ., aveva chiesto al cliente l’indicazione di un IBAN per il pagamento della quota disponibile. Il ricorrente aveva dapprima indicato il conto presso l’intermediario B, poi un secondo IBAN; l’ufficio, trovandosi due comunicazioni differenti, aveva trasmesso le somme alle prime coordinate per errore materiale.

Sul versante restitutorio, il Collegio rileva che le somme trasferite sul conto presso l’intermediario B non sono mai state corrisposte al creditore procedente e che il pignoramento si è estinto, essendo proseguito nei soli confronti del datore di lavoro del ricorrente. La deduzione del ricorrente secondo cui il conto sarebbe ancora bloccato resta priva di supporto documentale.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio richiama il principio del Collegio di Coordinamento n. 1642/2019: spetta al cliente dimostrare la sussistenza e l’entità del danno patrimoniale e, per il danno non patrimoniale, la relativa esistenza, non essendo in re ipsa, può essere provata anche con presunzioni semplici. La liquidazione equitativa resta possibile, ma il ricorrente deve indicare elementi idonei di valutazione.

Nel caso concreto il ricorrente non allega alcuna prova a sostegno della domanda risarcitoria. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la liquidazione equitativa richiede comunque la prova, anche presuntiva, della certezza della reale esistenza del danno; in difetto non vi è spazio per alcuna attribuzione patrimoniale. Il ricorso, pertanto, non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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