Estinzione anticipata cessione del quinto: rimborso costi up-front secondo curva interessi (ABF Collegio di Torino n. 658 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, ai sensi dell’art. 125-sexies TUB, anche nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dall’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021. Tale disposizione va interpretata in conformità al diritto unionale, secondo la sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che include nel diritto alla riduzione tutti i costi posti a carico del consumatore. Ai costi recurring si applica il criterio di proporzionalità lineare; ai costi up-front, in assenza di valida previsione pattizia diversa, si applica il metodo della curva degli interessi desunto dal piano di ammortamento. Il richiamo al d.P.R. n. 180/1950 non esclude l’applicazione concorrente della disciplina del credito al consumo.
Il Fatto
Il ricorrente ha stipulato il 20 marzo 2019 un prestito con cessione del quinto dello stipendio, estinguendolo anticipatamente il 31 marzo 2023 dopo aver pagato 48 delle 120 rate originarie. All’esito dell’estinzione ha chiesto il rimborso complessivo di € 687,66 per le commissioni non maturate, segnatamente le spese di istruttoria e la commissione di intermediazione creditizia, oltre interessi legali, restituzione delle rate eccedenti e spese di assistenza tecnica.
L’intermediario, riscontrato negativamente il reclamo del 16 settembre 2025, ha dedotto la trasparenza delle condizioni applicate, la non rimborsabilità delle poste riversate a terzi, la natura istantanea delle commissioni e l’insussistenza dei presupposti per rate eccedenti e spese legali, chiedendo il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dall’art. 125-sexies TUB, che riconosce al cliente il diritto alla riduzione proporzionale alla vita residua del contratto degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. In tale nozione rientrano anche le commissioni della rete di distribuzione, quali costi inerenti alla stipulazione del contratto, pacificamente riconosciute come rimborsabili dalla giurisprudenza dei collegi.
Quanto alla rimborsabilità delle spese versate anticipatamente, sia up-front sia recurring, il Collegio la ritiene ormai pacifica. La formulazione previgente dell’art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti anteriori alla legge di conversione del d.l. n. 73/2021, va letta in conformità alla sentenza Lexitor e alle pronunce della Cassazione che l’hanno recepita. La successiva giurisprudenza unionale (UniCredit Bank Austria) non contraddice tale esito, riguardando un diverso ambito normativo. La Corte costituzionale n. 263/2022 ha del resto dichiarato illegittimo l’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 nella parte in cui richiamava le norme secondarie per i contratti antecedenti. Il richiamo al d.P.R. n. 180/1950 non esclude l’applicazione concorrente della disciplina del credito al consumo, già affermata dal Collegio di coordinamento n. 26525/2019.
Il Collegio distingue quindi tra costi recurring, soggetti a proporzionalità lineare, e costi up-front, per i quali, in assenza di valida pattuizione diversa, si applica il metodo della curva degli interessi desunto dal piano di ammortamento. Sono recurring gli oneri la cui descrizione evochi la durata o la gestione del rapporto; sono up-front le commissioni riferite ad attività preliminari o contestuali alla stipulazione. Nel caso concreto le spese di istruttoria e le provvigioni all’intermediario del credito risultano qualificabili come up-front, in quanto riferite ad adeguata verifica, merito creditizio, delibera, liquidazione, raccolta firme e assistenza antecedente all’erogazione.
Il Collegio respinge invece le ulteriori domande. La richiesta di rate eccedenti è generica ed esplorativa, non avendo il ricorrente allegato le circostanze su cui si fonda. Il rimborso delle spese legali è negato, secondo la costante giurisprudenza dei collegi, perché l’assistenza tecnica non è indispensabile nei ricorsi all’Arbitro e le questioni trattate rientrano in un contenzioso seriale con orientamenti consolidati.
Il ricorso è pertanto accolto parzialmente: applicando la curva degli interessi ai costi up-front, il Collegio liquida € 466,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo, oltre al contributo di € 200,00 a favore della Banca d’Italia e al rimborso di € 20,00 a favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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