Colpa grave del cliente per prelievo ATM dopo furto ravvicinato (ABF Collegio di Milano n. 1965 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento non autorizzate, la valutazione della colpa grave dell’utilizzatore può fondarsi su presunzioni desunte dal contesto fattuale. Costituisce sicuro indice di negligenza nella custodia dello strumento di pagamento e delle relative credenziali la brevità del lasso temporale tra la sottrazione della carta e il primo utilizzo fraudolento. Parimenti, la mancata adozione di particolari cautele in un contesto, quale il supermercato, in cui è richiesto un maggior grado di attenzione nella protezione dei propri beni, consente all’Arbitro di presumere la colpa grave del cliente. Ne consegue il rigetto della domanda di rimborso quando l’intermediario dimostri la corretta autenticazione e registrazione dell’operazione.

Il Fatto

Il ricorrente, impegnato al pagamento della spesa presso un supermercato, si accorgeva di non avere più nel borsello il portafoglio con la carta bancomat. Nell’impossibilità di presentare subito denuncia per l’orario, provvedeva il giorno successivo. Dopo aver effettuato il blocco della carta, verificava sul conto un prelievo di € 1.500,00 eseguito alle ore 17.34 del medesimo giorno, pochi minuti dopo essersi accorto della mancanza. Il cliente osservava che il codice PIN era memorizzato sul cellulare e non nel portafoglio, e domandava il risarcimento del danno.

L’intermediario, subentrato nella titolarità del rapporto per conferimento di ramo d’azienda, eccepiva la corretta contabilizzazione dell’operazione, eseguita mediante lettura del microchip e digitazione del PIN, e sosteneva la colpa grave del cliente, richiamando la rilevanza del livello di diligenza in contesti affollati e del breve intervallo tra furto e utilizzo. Domandava quindi il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina l’operazione contestata alla luce del D.lgs. n. 11/2010, come modificato dal D.lgs. n. 218/17 di attuazione della direttiva 2015/2366/EU (PSD II), applicabile ratione temporis. Dagli atti risulta la denuncia presentata dal cliente il 15.05.2025.

Sul piano dell’autenticazione forte, il Collegio rileva che i log informatici del giornale di fondo dell’ATM, prodotti dall’intermediario, attestano l’assenza di anomalie, per la presenza dei codici G70-G71-G72-G73, che costituiscono utili elementi dai quali inferire la corretta digitazione del PIN. L’operazione risulta dunque correttamente registrata e contabilizzata.

Il nodo centrale diviene la valutazione della colpa del cliente. Il Collegio osserva che il prelievo è avvenuto alle ore 17.34, appena quattro minuti dopo l’orario indicativo in cui il ricorrente si è avveduto dell’assenza della carta. Richiamando il proprio costante orientamento, l’Arbitro afferma che la brevità del lasso temporale tra sottrazione e primo utilizzo fraudolento costituisce un sicuro indice dal quale inferire la negligente custodia dello strumento di pagamento assieme alle credenziali.

A ciò si aggiunge la considerazione sulle modalità della sottrazione. Pur non circostanziate, il Collegio ritiene che la mancata adozione di particolari cautele in un contesto come il supermercato, ove è richiesto un maggior grado di attenzione nella protezione dei propri beni, consenta parimenti di presumere la colpa grave del cliente, secondo l’orientamento richiamato (Collegio di Milano, decisione n. 8704 del 2025).

Alla luce di tali indici presuntivi, il Collegio non ritiene superata la prova liberatoria posta a carico dell’utilizzatore e, per l’effetto, non accoglie il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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