Cessione del credito e segnalazione in continuità alla Centrale dei rischi (ABF Collegio di Roma n. 1945 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il cessionario di un credito deteriorato non può dare continuità alla segnalazione a sofferenza già effettuata dal cedente in base a un mero automatismo, per il solo fatto che la posizione fosse segnalata. Egli deve rivalutare la posizione economica del debitore, verificando se, a seguito della cessione, siano insorti elementi nuovi idonei a giustificare una diversa classificazione. Sul piano probatorio ciò comporta un onere alleggerito: al cessionario è sufficiente dimostrare di avere compiuto tale verifica, non di replicare l’istruttoria già svolta dal cedente. La legittimazione attiva del cessionario si prova con la documentazione della cessione e della sua notificazione al debitore ai sensi dell’art. 1264 c.c.

Il Fatto

Un ricorrente chiede la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza effettuate a suo carico presso la Centrale dei rischi da un intermediario che aveva acquistato il credito, originato da un prestito finalizzato, nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti di difficile recupero. Il ricorrente contesta la carenza di prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria e nega la sussistenza di uno stato di grave e non transitoria difficoltà economica, addebitando all’intermediario di non avere verificato la persistenza dell’inadempimento.

L’intermediario resistente deduce di avere acquistato il credito in data 09.10.2019 e di avere notificato la cessione ai debitori ceduti con raccomandate consegnate nel novembre 2019. Sostiene che non si tratta di una prima segnalazione a sofferenza, ma di una segnalazione effettuata in continuità dal luglio 2019, e di avere verificato i presupposti previsti dalla Circolare n. 139/91 senza rilevare elementi per una diversa classificazione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio rileva che la segnalazione in continuità da parte della resistente è circostanza pacifica tra le parti, mentre la visura della Centrale dei rischi non reca precedenti segnalazioni di altri intermediari per la limitata profondità storica del dato.

Sul primo profilo, relativo alla legittimazione attiva, il Collegio ritiene provata la titolarità del credito in capo all’intermediario. Questi ha prodotto il contratto di finanziamento originario, la documentazione identificativa, l’estratto conto analitico con certificazione ex art. 50 TUB, le raccomandate di notificazione della cessione con gli avvisi di ricevimento, il contratto di cessione e il relativo allegato con l’elenco dei crediti ceduti, in cui emerge il nominativo del ricorrente.

Sul secondo profilo, il Collegio richiama il Collegio di Coordinamento, decisione n. 1317 del 10.02.2023: il cessionario non può segnalare in continuità per il solo fatto che la posizione fosse già segnalata dal cedente, ma deve rivalutare la posizione economica del ceduto. Tale istruttoria non replica quella del cedente, ma valuta se la sofferenza si protragga, considerando esclusivamente le circostanze verificatesi dopo la cessione.

Ne consegue, sul piano processuale, un alleggerimento probatorio in capo al cessionario, tenuto solo a dimostrare di avere verificato che, dopo la cessione, non siano insorti elementi nuovi tali da indurre a una diversa classificazione. Nel caso concreto il Collegio ritiene assolto tale onere: dall’estratto conto certificato emerge l’interruzione arbitraria dei pagamenti e non risulta documentazione attestante una successiva volontà di adempiere o una ragione degli insoluti. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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