Moratoria negata e segnalazione in centrale rischi: sindacato del Collegio sui presupposti (ABF Collegio di Bologna n. 2502 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione del merito creditizio del cliente e la concessione di una moratoria costituiscono prerogativa della banca, non coercibile dall’Arbitro, purché esercitata correttamente e in buona fede e accompagnata da chiarimenti sulle ragioni della scelta. Il diniego motivato con la complessiva situazione debitoria accertata e preceduto da solleciti di pagamento è esente da censure. La doglianza sulla segnalazione a sofferenza in centrale rischi richiede la prova documentale del tipo di segnalazione, della data di prima iscrizione e della sua attualità: in mancanza delle visure, l’onere grava sul ricorrente ai sensi dell’art. 2967 c.c. Le domande costitutive e di condanna a un facere, estranee alla competenza dell’Arbitro, sono riqualificate in istanze di accertamento ove petitum e causa petendi lo consentano.

Il Fatto

Una società chiede nel maggio 2025 all’intermediario la moratoria di un finanziamento, epoca in cui era in bonis. La banca si dichiara disponibile, ponendo come condizione il rientro di un fido di cassa in ventiquattro mesi; la proposta viene accettata per iscritto. Dopo pochi giorni l’istituto revoca il fido e intima il rientro immediato della rata scaduta, del capitale residuo e degli interessi di mora entro il 15/09/2025. La società versa una somma ridotta, dichiarando di voler proseguire con importi crescenti in parallelo all’aumento del fatturato.

La banca segnala la società a sofferenza e chiude i rapporti di conto corrente. La ricorrente lamenta che la segnalazione serva solo ad accelerare l’escussione della garanzia e che il provvedimento la esponga al rischio di recesso dei clienti, attivi nel settore bancario e finanziario; chiede la moratoria originaria e la cancellazione della segnalazione. L’intermediario eccepisce l’incompetenza dell’Arbitro e, nel merito, richiama la discrezionalità dell’istituto e l’andamento irregolare del rapporto.

La motivazione del Collegio

Sull’eccezione preliminare il Collegio rileva che le domande, formulate come richiesta di moratoria e di rientro della segnalazione, sembrano finalizzate a una pronuncia costitutiva e alla condanna a un facere. Tali esiti esulano dalla competenza dell’Arbitro, delimitata all’accertamento di diritti, obblighi e facoltà dal par. 4 delle disposizioni sui sistemi di risoluzione delle controversie e dall’art. 2 della delibera CICR n. 275/2008. Il consolidato orientamento dell’Arbitro riqualifica però simili domande in istanze di accertamento quando petitum e causa petendi lo consentano. L’eccezione è pertanto rigettata.

Nel merito il Collegio richiama la regola per cui la valutazione del merito creditizio è prerogativa insindacabile della banca, sempre che la facoltà sia esercitata correttamente e in buona fede e che il cliente riceva chiarimenti sulle ragioni della scelta, secondo l’indirizzo espresso dal Collegio di Coordinamento n. 6162/13. La decisione richiama anche il Collegio di Bari, decisione 1349/2025, e il Collegio di Milano, decisione 14224/2020.

Applicando tale regola, la banca ha spiegato nella mail del 28/07/2025 di non poter accogliere la richiesta di moratoria per la complessiva situazione debitoria accertata. La giustificazione e i solleciti di pagamento documentati rendono la condotta dell’istituto esente da censure.

Quanto alla segnalazione, la documentazione acquisita non consente di rilevare che sia stata effettuata una segnalazione a sofferenza: la ricorrente parla di Centrale Rischi di Banca d’Italia, la banca di CRIF. La mancata produzione delle visure, che gravava sul ricorrente ai sensi dell’art. 2967 c.c., impedisce di verificare il tipo di segnalazione, la data di prima iscrizione e l’attualità. Il ricorso è quindi non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2967 c.c.

Tutte le 69 sentenze sull'art. 2967 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *