Prelievo ATM parziale, banca prova regolarità con quadratura di cassa (ABF Collegio di Milano n. 4452 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di disconoscimento di un’operazione di pagamento, spetta al prestatore di servizi di pagamento provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che la sua anomalia non deriva da malfunzionamenti delle procedure esecutive, ai sensi dell’art. 10, comma primo, d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di attuazione della direttiva PSD II. La prova liberatoria non richiede necessariamente la produzione del giornale di fondo, ben potendo essere assolta con documentazione tecnica e contabile equipollente, quali tracciati elettronici, log operativi e tabulati di quadratura di cassa. Se tali evidenze dimostrano il regolare completamento della transazione e l’assenza di eccedenze contabili o fisiche corrispondenti all’importo disconosciuto, l’onere probatorio è soddisfatto e il ricorso va rigettato. La legittimazione passiva dell’intermediario, inoltre, prescinde dall’esistenza di un rapporto contrattuale, essendo sufficiente che il cliente sia entrato in relazione con lo stesso per la prestazione di servizi bancari e finanziari.
Il Fatto
La ricorrente riferisce di aver effettuato, il 28 maggio 2025, un prelievo di € 250,00 presso un ATM di una filiale dell’intermediario convenuto; lo sportello avrebbe però erogato soltanto € 30,00. Chiede quindi la condanna della banca al pagamento della differenza, pari a € 220,00.
L’intermediario si oppone, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva per l’assenza di un rapporto di conto corrente con la ricorrente e, nel merito, l’insussistenza di anomalie nell’erogazione. Il Collegio è dunque chiamato a decidere sulla ritualità dell’eccezione e, poi, sulla corretta esecuzione dell’operazione contestata.
La motivazione del Collegio
L’eccezione preliminare non coglie nel segno. Il Collegio richiama le Disposizioni ABF, Sezione I, paragrafo 4, secondo cui possono essere sottoposte all’Arbitro le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, e il successivo paragrafo 3, che definisce cliente il soggetto che ha o ha avuto un rapporto contrattuale o è entrato in relazione con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento. Ne deriva che, ai fini della legittimazione passiva, non è necessaria la sussistenza di un rapporto contrattuale, presente o passato, ma è sufficiente che l’intermediario sia entrato in relazione con il cliente per la prestazione di un servizio, quale il prelievo presso ATM.
Nel merito, il Collegio applica l’art. 10, comma primo, d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017: in caso di disconoscimento, il prestatore deve provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che la patologia non dipende da malfunzionamenti delle procedure esecutive o da altri inconvenienti del sistema. Richiamando il consolidato orientamento dei Collegi territoriali (Collegio di Milano, decisioni n. 8994/2024 e n. 679/2023; Collegio di Roma, decisione n. 11414/2023), il Collegio ricorda che tale prova si fornisce di regola con il giornale di fondo completo e la quadratura di cassa di fine giornata.
Nella specie manca il giornale di fondo, ma la banca ha prodotto documentazione tecnica e contabile del tutto equipollente: tracciati elettronici, log operativi e, soprattutto, i tabulati di quadratura di cassa dell’ATM. Tali evidenze consentono di ricostruire la dinamica dell’operazione e attestano il regolare completamento della transazione, senza segnalazioni di anomalie o inceppamenti, e la perfetta quadratura della cassa a fine giornata, senza eccedenze contabili o fisiche pari all’importo disconosciuto.
Il materiale probatorio dimostra che il prelievo è stato eseguito alle ore 17:10 del 28 maggio 2025 mediante l’erogazione di quattro banconote da € 50,00, due da € 20,00 e una da € 10,00. I tabulati ricostruiscono la consistenza dei cassetti prima e dopo le operazioni e la variazione in diminuzione dei contanti, pari complessivamente a € 250,00. Il cassetto “Recycler” è risultato vuoto, senza errori o timeout che avessero determinato una mancata erogazione.
Il Collegio ritiene pertanto che l’intermediario abbia assolto l’onere probatorio posto a suo carico, dimostrando l’assenza di anomalie di funzionamento dello sportello. Ne discende il rigetto del ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.