Nessun rimborso del premio assicurativo “credito” se il costo è sostenuto dall’intermediario (ABF Collegio di Torino n. 3094 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella cessione del quinto dello stipendio estinta anticipatamente, il diritto del consumatore alla riduzione proporzionale dei costi ai sensi dell’art. 125-sexies TUB presuppone che il costo sia stato effettivamente posto a suo carico. Ove il premio assicurativo sia relativo a una polizza cd. “credito”, stipulata dall’ente finanziatore per coprirsi dal rischio di insolvenza e da questi interamente sostenuta, nessun onere assicurativo è addebitato al cliente. In tal caso la richiesta di restituzione della quota non goduta del premio è infondata, perché il premio non è stato pagato dal ricorrente.

Il Fatto

La ricorrente aveva stipulato il 15/10/2021 un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente il 10/12/2025 dopo il pagamento di 49 rate sulle 120 complessive. Adiva quindi l’ABF chiedendo la restituzione della quota non goduta del premio assicurativo obbligatorio a seguito dell’estinzione anticipata, oltre interessi legali e rimborso del contributo di € 20,00 per la presentazione del ricorso.

L’intermediario resisteva sostenendo che il conteggio estintivo era già stato calcolato al netto di interessi e oneri non maturati, che i premi assicurativi costituivano costi sostenuti direttamente dall’ente finanziatore alla stipula e che nessun costo assicurativo risultava nel prospetto finanziario. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha inquadrato la fattispecie sotto l’art. 125-sexies TUB nel testo vigente, ratione temporis applicabile perché il contratto era stato stipulato il 15/10/2021, dopo l’entrata in vigore della nuova versione della norma il 25/07/2021. La disposizione riconosce al consumatore il diritto alla riduzione proporzionale di interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, in misura commisurata alla vita residua del contratto.

Il thema decidendum era però più circoscritto: la ricorrente aveva chiesto unicamente il rimborso degli oneri assicurativi non goduti. Il Collegio ha quindi verificato la documentazione, rilevando che la parte aveva sottoscritto un modulo con cui dichiarava di conoscere che l’ente erogatore intendeva sottoscrivere una propria copertura assicurativa e di essere consapevole che quel modulo non costituiva né implicava la sottoscrizione di un contratto di assicurazione in capo all’assicurato, e che dalle polizze dell’ente non derivavano obblighi in capo al medesimo.

La circostanza era confermata anche dal SECCI, nel quale non risultavano oneri assicurativi addebitati alla cliente. Il Collegio ha quindi qualificato la polizza come polizza “credito”: lo schema in cui il contratto assicurativo è stipulato dall’ente finanziatore, che sostiene direttamente il premio sulla base di convenzioni con compagnie assicurative e si copre dalle perdite derivanti dall’insolvenza del cliente, con diritto di surroga della compagnia nei confronti del debitore. Tale schema è stato distinto dalla diversa polizza “perdite pecuniarie”, in cui è il cliente a stipulare, a essere beneficiario e a sostenere il costo, mentre il finanziatore è vincolatario, come chiarito dagli orientamenti di vigilanza sulle operazioni di cessione del quinto.

Alla luce di ciò, il Collegio ha escluso che sussistessero oneri assicurativi addebitati alla ricorrente e, di conseguenza, che residuassero somme da rimborsare a tale titolo, richiamando l’orientamento secondo cui sono infondate le istanze sui premi assicurativi quando questi risultano pagati dall’intermediario. Ha quindi rigettato la domanda principale e, con essa, le domande accessorie relative agli interessi legali e al rimborso delle spese di procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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