Prelievo una tantum sul gioco lecito e legittimo affidamento degli operatori (Cons. Stato n. 8264 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il prelievo una tantum di 500 milioni di euro introdotto dall’art. 1, comma 649, legge n. 190/2014 e limitato all’annualità 2015 dall’art. 1, commi 920 e 921, legge n. 208/2015 non viola il principio del legittimo affidamento degli operatori della filiera del gioco lecito. La norma di interpretazione autentica non è una legge-provvedimento, perché si rivolge indistintamente a una categoria di soggetti e non a destinatari nominati. La sua efficacia retroattiva produce effetti solo ex nunc, su contratti ancora vigenti, e trova giustificazione in esigenze di finanza pubblica valutate dal legislatore. Nei rapporti concessori di lungo periodo la modificabilità delle condizioni originarie è connaturata al rapporto sin dal suo instaurarsi.

Il Fatto

La società appellante raccoglie giocate tramite apparecchi da gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6, TULPS per conto dei concessionari abilitati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Con l’art. 1, comma 649, legge n. 190/2014 il legislatore impose una riduzione di 500 milioni di euro annui sulle risorse destinate ai compensi dei concessionari e degli operatori di filiera. Il decreto dell’Agenzia del 15 gennaio 2015 ripartì il prelievo in proporzione al numero di apparecchi riferibili a ciascun concessionario.

La società impugnò il decreto davanti al TAR Lazio, che ritenne rilevante la questione di legittimità costituzionale e la rimise alla Consulta. Nelle more intervenne il ius superveniens: la legge di stabilità 2016 abrogò il comma 649 e, con il comma 921, estese il prelievo a tutti gli operatori della filiera in proporzione ai compensi contrattuali del 2015. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 125/2018, restituì gli atti al TAR, che respinse il ricorso. La società appellò.

La Motivazione della Corte

L’appellante censura la sentenza per violazione del principio del tempus regit actum e per l’impossibilità di riconoscere carattere self-executing al comma 921. Sostiene che il decreto del 2015, adottato sotto la vigenza della norma poi abrogata, non poteva essere legittimato ex post, e che l’Agenzia non adottò provvedimenti attuativi della nuova disciplina.

Il Consiglio di Stato respinge entrambe le censure. Il decreto impugnato si limita a determinare numericamente gli apparecchi in attività a una data certa e la loro riferibilità a ciascun concessionario. L’obbligo del prelievo non poggia su tale atto, che è meramente esecutivo, ma sulla legge che ne integra la fonte. L’obbligazione aggiuntiva per i gestori deriva direttamente dalla legge, che rinvia ai vigenti accordi contrattuali, senza necessità di autonome determinazioni amministrative.

Quanto alle questioni di costituzionalità, la Corte richiama la propria giurisprudenza (Sez. IV n. 3441/2025) e quella costituzionale sulla portata retroattiva delle leggi di interpretazione autentica. La norma non è una legge-provvedimento: è indirizzata a una categoria indistinta di operatori. Non produce retroattività in senso proprio, ma una retroattività impropria, con effetti ex nunc su contratti vigenti. La base affidante va apprezzata secondo il canone della prevedibilità, e la misura non è intervenuta in modo improvviso e imprevedibile.

Nei rapporti concessori di servizio pubblico la possibilità di un intervento pubblico modificativo è connaturata al rapporto. Il legittimo affidamento non gode di tutela assoluta e inderogabile: il legislatore può modificare in senso sfavorevole la disciplina dei rapporti di durata, purché non frustri irrazionalmente l’affidamento. La misura, limitata alla sola annualità 2015, rispetta il limite della proporzionalità rispetto agli obiettivi di interesse pubblico, coerentemente con la sentenza n. 56/2015 della Corte costituzionale. La questione di costituzionalità è quindi manifestamente infondata e l’appello è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *