Dovere di provvedere anche su istanza manifestamente infondata (TAR Sardegna n. 313 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dovere dell’amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso, sancito dall’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990 come modificato dalla legge n. 190/2012, sussiste anche a fronte di un’istanza che l’amministrazione ritenga manifestamente infondata o inammissibile. La valutazione sulla fondatezza della pretesa attiene al merito e non alla doverosità della risposta. Il privato che alleghi una situazione soggettiva qualificata e differenziata è titolare di un interesse pretensivo tutelabile con l’azione avverso il silenzio. Il termine annuale dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. non produce decadenza sostanziale e consente la riproposizione dell’istanza e del ricorso.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al Comune di adottare ogni provvedimento conseguente all’accertata illegittimità del titolo edilizio in forza del quale il fratello aveva eseguito interventi di manutenzione straordinaria e sopraelevazione del sepolcro di famiglia, esercitando anche i poteri repressivo-sanzionatori previsti dal d.P.R. n. 380/2001. L’istanza è dell’8 novembre 2023.
Il Comune non ha riscontrato l’istanza. La ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio, notificato il 5 dicembre 2024. Il Comune si è costituito eccependo la carenza di interesse e l’irricevibilità del ricorso, per essere già state avanzate in precedenza richieste analoghe rimaste senza risposta, e sostenendo che il reale concessionario sarebbe il fratello della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità. La circostanza che in passato la ricorrente avesse proposto istanze di tenore anche analogo, non riscontrate, non le impedisce di presentare una nuova istanza e, se questa resta inevasa, di agire avverso il silenzio.
Richiamando il principio espresso da Cons. Stato, Sez. III, n. 3539 del 2024, il TAR ribadisce che il termine annuale dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. non configura una decadenza sostanziale, ma una mera sanzione processuale. La norma fa salva la riproponibilità dell’istanza, con la conseguenza che la decorrenza del termine incide solo sul piano processuale, senza estinguere l’interesse legittimo pretensivo. L’istanza dell’8 novembre 2023 vale dunque quale nuova istanza e il ricorso, notificato entro l’anno dalla scadenza del termine di trenta giorni per concludere il procedimento, è tempestivo.
Nel merito il ricorso è fondato. Le difese del Comune, secondo cui il reale concessionario sarebbe il fratello della ricorrente, attengono alla fondatezza dell’istanza, non alla doverosità della risposta. È superato l’orientamento per il quale le istanze manifestamente infondate non farebbero sorgere il dovere di provvedere, alla luce dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, che impone in ogni caso l’adozione di un provvedimento espresso, seppur in forma semplificata (TAR Sardegna, Sez. II, n. 246 del 2014; TAR Sardegna, Sez. II, n. 879 del 2013).
La ricorrente vanta una situazione soggettiva qualificata e differenziata, essendo pacifico che il padre, del quale è erede, aveva eseguito i lavori sul sepolcro quale concessionario sulla base di titolo edilizio. La vicenda relativa alla titolarità della concessione attiene al merito e deve essere valutata dal Comune con provvedimento conclusivo, anche di rigetto, avverso il quale la ricorrente possa esercitare il proprio diritto di difesa.
Il ricorso è pertanto accolto e il Comune è condannato a provvedere sull’istanza entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con rifusione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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