Effetto caducante dell’annullamento degli atti presupposti sul ruolo latte (TAR Lombardia n. 315 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale degli atti che costituiscono il presupposto unico e imprescindibile di un provvedimento di riscossione ne determina l’invalidità derivata, con caducazione automatica dell’atto consequenziale in assenza di nuove valutazioni di interessi. L’effetto caducante opera quando tra gli atti sussiste un rapporto di presupposizione e consequenzialità immediata, diretta e necessaria. Il giudizio impugnatorio promosso dal debitore davanti al giudice amministrativo, avente ad oggetto il credito della pubblica amministrazione, interrompe e sospende la prescrizione sino alla definizione del giudizio. Gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non costituiscono debiti periodici e soggiacciono alla prescrizione decennale.

Il Fatto

La società ricorrente svolge attività di coltivazione e allevamento di vacche da latte ed era sottoposta, fino al 31 marzo 2015, al regime del prelievo supplementare. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione le notificava il 28 settembre 2021 una cartella di pagamento per complessivi € 251.853,59, a titolo di prelievi latte, interessi, oneri di riscossione e diritti di notifica, riferita all’annata lattiero-casearia 2006/2007.

La società impugnava la cartella e il ruolo emesso da AGEA davanti al TAR Lombardia, deducendo plurime censure, tra cui la mancata indicazione degli atti presupposti, il contrasto con il diritto eurounitario nella determinazione dell’importo, l’illegittima duplicazione del ruolo e l’intervenuta prescrizione del credito. AGEA si costituiva contestando il ricorso; ADER non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza del TAR Lazio, Sez. V Ter n. 5605 del 21 marzo 2024, che ha annullato, anche nei confronti della ricorrente, le comunicazioni AGEA contenenti i risultati della compensazione nazionale degli esuberi produttivi per le consegne di latte vaccino 2006/2007 e le intimazioni di pagamento regionali aventi ad oggetto il prelievo supplementare del medesimo periodo. Quel giudizio si era concluso con l’annullamento per contrasto della normativa nazionale con il diritto eurounitario e per violazione del principio di non discriminazione, con conseguente obbligo per l’amministrazione di procedere a una complessiva rideterminazione dei meccanismi di compensazione e di calcolo dei prelievi.

Da qui il nucleo del ragionamento: l’intervenuto annullamento degli atti presupposti determina l’illegittimità derivata della cartella, atto di riscossione che trovava in essi il proprio fondamento. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’annullamento dell’atto accertativo, quale portato giuridico dell’invalidità caducante, travolge gli atti successivi che lo presuppongono, allorché il provvedimento annullato costituisca il presupposto unico e imprescindibile degli atti consequenziali (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6695 del 24 luglio 2024). L’effetto caducante richiede un rapporto di presupposizione e consequenzialità immediata, diretta e necessaria, senza nuove valutazioni di interessi.

Nel caso concreto la ricorrente ha impugnato tempestivamente non solo l’atto a valle, deducendo specificamente l’invalidità degli atti presupposti, ma anche gli atti di prelievo che ne costituivano l’unico fondamento. Ne discende l’accoglimento del quarto motivo e l’annullamento della cartella per invalidità derivata, con assorbimento degli ulteriori motivi per ragioni di pregiudizialità logica. Resta fermo il riesercizio del potere da parte di AGEA nell’attività di rideterminazione.

Quanto all’eccezione di prescrizione, il Collegio la ritiene infondata. La pendenza e la definizione del giudizio sugli atti presupposti hanno interrotto e sospeso permanentemente la prescrizione sino al termine del giudizio amministrativo, secondo l’insegnamento richiamato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2086 del 14 marzo 2025; n. 11168 del 27 dicembre 2023). Sul termine, gli importi per prelievo supplementare e interessi non sono debiti periodici ma misure patrimoniali applicate sullo sforamento delle quote, con prescrizione decennale (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2278 e n. 2274 del 19 marzo 2025; n. 2085 del 14 marzo 2025). Vanno inoltre considerati i periodi di sospensione di cui all’art. 8-quinquies, comma 10, legge n. 33/2009 e alla normativa emergenziale COVID. Le spese sono compensate per la peculiarità del contenzioso e per l’intervenuto annullamento degli atti presupposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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