Inammissibilità appello senza accertamento discrasia PEC invio consegna (Cass. pen. Sez. 5 n. 9106 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni penali, la declaratoria di inammissibilità per la violazione delle regole sul deposito telematico non può fondarsi su una mera discrasia tra l’indirizzo di posta elettronica certificata dal quale l’atto risulta inviato, sulla base della documentazione prodotta dalla parte, e quello attestato nella ricevuta di consegna. Il giudice dell’impugnazione è tenuto ad accertare le ragioni di tale discrasia e, in particolare, a verificare se la stessa sia imputabile ad anomalie nel funzionamento del sistema informatico, essendo precluso attribuire alla parte le conseguenze di un vizio procedurale a lei non ascrivibile. Solo all’esito di tale accertamento può essere eventualmente dichiarata l’inammissibilità dell’atto.
Il Fatto
Il Giudice di pace di Taranto aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 612 cod. pen.. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva appello dinanzi al Tribunale di Taranto, che dichiarava l’impugnazione inammissibile per violazione delle forme del deposito telematico. Il Tribunale rilevava che l’unico atto pervenuto all’indirizzo PEC individuato dal D.I.G.I.S.I.A. era stato ricevuto oltre il termine per impugnare, mentre il diverso atto, inviato a una casella non ricompresa tra quelle previste, doveva ritenersi tamquam non esset.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato l’unico motivo dedotto, con il quale si lamentava la violazione dell’art. 111-bis cod. proc. pen. in relazione alle modalità di deposito dell’atto di appello.
Dall’esame degli atti, consentito trattandosi di questione processuale, è emerso che l’atto di appello del 24 maggio 2024 risultava effettivamente inviato all’indirizzo PEC ritenuto corretto dal Tribunale e non a quello, diverso, risultante dalla ricevuta di consegna. Il giudice di secondo grado non aveva considerato tale elemento, dando rilievo esclusivo all’indirizzo attestato nella ricevuta e omettendo qualsivoglia spiegazione in ordine alla discrasia rilevata.
La Corte ha quindi censurato l’ordinanza impugnata per non aver accertato se il diverso indirizzo indicato nella ricevuta di consegna potesse essere dovuto ad anomalie nel funzionamento del sistema informatico, circostanza che, ove sussistente, avrebbe escluso ogni profilo di colpa o negligenza ascrivibile alla parte.
In ragione di tale carenza motivazionale, il provvedimento è stato annullato con rinvio al Tribunale di Taranto per un nuovo giudizio, nel quale dovrà essere accertata la causa della discrasia e, solo all’esito di tale verifica, valutata l’eventuale declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione. Le ulteriori deduzioni, compresa la questione di legittimità costituzionale dell’art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, sono state dichiarate assorbite.
Nota della Redazione
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