Premialità energetica e oneri: nessuna esenzione per spessori dei muri perimetrali (Cons. Stato n. 6927 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio premiale che, in favore dell’edilizia ad elevata efficienza energetica, sottrae al computo della superficie lorda di pavimento e dei volumi i muri perimetrali portanti e di tamponamento non comporta alcuna esenzione dal contributo di costruzione. La premialità si traduce in una maggiore capacità insediativa a parità di indici, ma la maggiore superficie realizzabile resta soggetta al principio generale di onerosità del titolo edilizio ampliativo, anche a fronte della riserva di legge statale in materia. Quanto alla destinazione a sala cinematografica, l’esenzione dagli oneri presuppone un atto d’obbligo trascritto, il cui rilievo va valutato con riferimento al momento di rilascio del titolo edilizio, non a sopravvenienze successive.

Il Fatto

Nell’ambito di un accordo di programma e di una convenzione urbanistica, la società acquirente di alcune aree chiede al Comune il certificato di agibilità di due unità immobiliari del centro commerciale. Il Comune sospende il rilascio per il mancato collaudo delle opere di urbanizzazione e per il mancato pagamento del contributo sul costo di costruzione.

La società impugna i provvedimenti e, con motivi aggiunti, chiede la restituzione degli oneri versati, sostenendo che il recupero dello spessore delle murature e l’esenzione per la multisala cinematografica escludessero il dovuto. Il TAR Lombardia dichiara in parte improcedibili le domande di annullamento, respinge le altre e compensa le spese. La società appella.

La Motivazione della Corte

Superata in via preliminare la questione di procedibilità dell’appello per il mancato deposito della sentenza impugnata, alla luce della sopravvenuta pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 5/2025, il Collegio esamina il primo motivo. La società lamenta che il recupero degli spessori dei muri esterni previsto dall’art. 2, comma 1-ter, legge reg. Lombardia n. 26/1995 non troverebbe piena applicazione e che, comunque, a tale recupero dovrebbe corrispondere l’esenzione dagli oneri.

Il Consiglio di Stato richiama il proprio precedente Cons. Stato n. 8703 del 2019, ritenendolo pienamente pertinente. La norma regionale riconosce un beneficio premiale consistente nello scomputo dello spessore dei muri e dei solai freddi dal computo della superficie lorda di pavimento: ne deriva un incremento della superficie realizzabile a parità di indici, ma non un esonero dal contributo.

Il Collegio ribadisce che al maggiore incremento di superficie si applica il principio generale di onerosità del titolo edilizio ampliativo, introdotto dall’art. 1 della legge n. 10 del 1977. Il contributo ha natura di prestazione tributaria e la materia è coperta da riserva di legge statale ex art. 23 Cost.; il legislatore statale non ha derogato ai principi impositivi, limitandosi a concedere una maggiore capacità insediativa. Il primo motivo è quindi respinto: il totale recupero degli spessori esterni resta privo di incidenza sul calcolo del carico urbanizzativo.

Con il secondo motivo la società contesta il diniego di restituzione degli oneri legati alla destinazione a multisala. Il Collegio richiama l’art. 20, commi 7 e 9, della legge n. 153/1994: l’esenzione presuppone un atto d’obbligo trascritto, che nella specie è intervenuto dopo la presentazione della d.i.a. e dopo l’introduzione del giudizio. La regola generale, affermata da Cons. Stato, Ad. plen., n. 12 del 2018, vuole che la quantificazione del contributo e il rilievo delle cause di esenzione si valutino al momento del rilascio del titolo, non in base a sopravvenienze. Irrilevante è anche la destinazione mista prevista dalla convenzione.

L’appello è dunque respinto, con condanna della società appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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