Pianini comunali e concessioni di suolo pubblico: nessun affidamento nel rinnovo (Cons. Stato n. 6926 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
I pianini comunali che disciplinano l’occupazione del suolo pubblico per finalità commerciali sono atti amministrativi generali di pianificazione. Ad essi non si applicano l’obbligo di motivazione e quello di comunicazione di avvio del procedimento, salve le specifiche forme di formazione dettate dalla normativa di settore. Tali atti sono sindacabili solo per manifesta illogicità o per inesatta acquisizione degli elementi di fatto presupposti. Il rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico è assimilabile a una nuova concessione: non sussiste alcun affidamento tutelabile, né automatismo, né diritto di insistenza in capo al concessionario uscente. Il carattere storico del locale non incide sulla discrezionalità dell’amministrazione nella pianificazione dell’uso degli spazi pubblici, perché storico è il locale e non l’occupazione del suolo.
Il Fatto
Un titolare di pubblico esercizio, gestore di un locale storico affacciato su una piazza veneziana, impugna davanti al TAR Veneto i provvedimenti con cui il Comune riduce e poi elimina il plateatico in precedenza assentito, adeguandolo alla revisione del pianino approvata dalla Giunta comunale. L’area occupabile viene rimodulata in adiacenza all’immobile di un esercizio concorrente, titolare di una concessione più recente, e la superficie residua viene destinata a quest’ultimo.
Il ricorrente contesta la delibera di revisione, la revoca della concessione e il diniego della domanda di rinnovo, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, l’illogicità della scelta e la lesione dell’affidamento maturato in decenni di gestione. Il TAR respinge il ricorso con sentenza breve n. 453/2024. Il gestore appella, riproponendo le censure di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Sezione Quinta ricostruisce la natura del pianino: si tratta di criteri localizzativi per l’occupazione di suolo pubblico, dunque di atti amministrativi generali di pianificazione. Ne deriva l’esclusione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, operando le particolari forme di formazione dettate dalla normativa di settore, come affermato in Cons. Stato Sez. VI n. 2854 del 2024.
Quanto alla motivazione, il Collegio richiama l’art. 3, comma 2, legge n. 241/1990, che non la richiede per gli atti a contenuto generale: l’atto di pianificazione non decide in concreto dell’assetto degli interessi, ma identifica regole suscettibili di applicazione successiva. La generalità non viene meno per il fatto che, al momento dell’adozione, l’atto sia applicabile a un solo soggetto, secondo Cons. Stato Ad. Plen. n. 9 del 2012. Il sindacato resta circoscritto alla manifesta illogicità e all’inesatta acquisizione dei fatti, secondo Cons. Stato Sez. III n. 5617 del 2019, e nel caso concreto non emergono.
La Corte respinge la tesi del contatto sociale qualificato: il rinnovo della concessione è assimilabile a una nuova concessione e non genera alcun affidamento tutelabile, come chiarito da Cons. Stato Sez. V n. 1739 del 2024. L’occupazione di suolo pubblico è provvedimento discrezionale, che sottrae il bene alla fruizione comune per destinarlo a uso particolare (Cons. Stato Sez. V n. 9847 del 2022), senza automatismi né diritto di insistenza.
Il carattere storico del locale non sottrae spazi alla discrezionalità dell’amministrazione: è il locale a essere storico, non l’occupazione del suolo. La ricostruzione dell’appellante scivola verso una richiesta di sindacato sostitutivo, inammissibile, non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni a quelle riservate all’amministrazione. Irrilevanti anche la sentenza del TAR Veneto n. 243/2019, resa in presenza di due aree concedibili, e la sentenza penale di assoluzione, che non esclude la conflittualità tra gli esercizi. L’appello è respinto.
Nota della Redazione
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