Ritrovamento archeologico fortuito escluso se scoperta prevedibile in area a rischio (TAR Marche n. 577 del 05.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il premio previsto dall’art. 92, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004 spetta esclusivamente allo scopritore fortuito che abbia ottemperato agli obblighi dell’art. 90. La scoperta è fortuita quando è del tutto occasionale e non prevedibile, dovendosi escludere tale qualificazione ove il rinvenimento avvenga in un’area a rischio archeologico e in presenza di prescrizioni di assistenza archeologica imposte dalla Soprintendenza. In tal caso il carattere fortuito difetta a prescindere dall’identità dell’effettivo scopritore materiale. Il diniego ministeriale che nega il premio è, pertanto, esente da censure.
Il Fatto
La società ricorrente, appaltatrice di lavori di costruzione di un edificio nel Comune di Fermo, avviava gli scavi e, dopo due giorni, rinveniva un frammento di calderone in bronzo e ulteriori reperti pertinenti a un più ampio corredo tombale, parte di una necropoli dell’età del ferro. I lavori venivano sospesi e il ritrovamento denunciato alla Soprintendenza.
La società presentava quindi istanza di riconoscimento del premio per ritrovamenti ex artt. 90, 91, 92 e 93 del d.lgs. n. 42/2004, qualificandosi come scopritore fortuito. Il Ministero della Cultura comunicava prima il preavviso di diniego e poi il rigetto definitivo, fondato sulla circolare DGA-ABAP n. 29/2021. La società impugnava diniego, preavviso e circolare davanti al TAR Marche, deducendo violazione di legge, eccesso di potere, difetto di motivazione e chiedendo anche il rimborso delle spese di custodia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalla difesa erariale solo con memoria ex art. 73 cod. proc. amm., quindi tardivamente rispetto all’art. 15, comma 3, cod. proc. amm.. Osserva inoltre che la circolare interpretativa non è autonomamente impugnabile e non incide sulla competenza.
Nel merito, i primi cinque motivi sono trattati congiuntamente e giudicati infondati. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’art. 92 del d.lgs. n. 42/2004 va letto a sistema con la Sezione I del Capo VI: solo la lett. c) del comma 1 richiede il carattere fortuito della scoperta, mentre i commi 2 e 3 non lo esigono.
La distinzione decisiva è tra scoperta e ritrovamento: il secondo è il risultato di una ricerca teleologicamente orientata, la prima è il frutto di un’attività non funzionalizzata a reperire beni culturali. La scoperta diviene però fortuita solo se del tutto occasionale, cioè non prevista né prevedibile, secondo il criterio teleologico elaborato dalla giurisprudenza amministrativa.
Applicando tali coordinate, il TAR ritiene che il rinvenimento non sia stato fortuito. La scoperta è avvenuta sì nel corso di lavori edilizi, ma in un’area a rischio archeologico, tanto che la Soprintendenza aveva prescritto che gli scavi fossero condotti con l’affiancamento di una società specializzata. Il progetto era stato assoggettato ad autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 34 delle NTA del PRG comunale, con disposizione di specifiche attività archeologiche. La scoperta era dunque prevedibile, con conseguente esclusione del diritto al premio.
Il sesto motivo è infine inammissibile, perché attiene al premio riconosciuto al proprietario del fondo, soggetto diverso dalla ricorrente. Le spese sono compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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