Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Liguria n. 798 del 05.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, e ordina all’Amministrazione l’esecuzione della sentenza entro un termine perentorio. L’assenza di contestazioni nel merito da parte dell’amministrazione intimata consente l’accoglimento del ricorso. Il giudice nomina commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e, su richiesta di parte, applica la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurandola agli interessi legali sugli importi da accreditarsi per ogni giorno di ritardo.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, n. 130 del 2024. Con quella pronuncia il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnare la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, con riferimento a più annualità, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali.

La sentenza aveva inoltre riconosciuto a una ricorrente la Retribuzione Professionale Docenti per i periodi lavorati in forza di contratti a tempo determinato. Mancata l’esecuzione spontanea, i ricorrenti propongono ricorso per ottemperanza davanti al TAR Liguria. Il Ministero si costituisce ma non formula contestazioni nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il contenuto del giudicato, individuando le somme e le prestazioni dovute a ciascun ricorrente in relazione alle singole annualità. L’Amministrazione intimata non ha dato esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro.

Il TAR verifica quindi i presupposti del rimedio. Constata l’assenza di qualunque contestazione nel merito da parte dell’Amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Ritiene pertanto il ricorso fondato e lo accoglie.

Il Collegio ordina al Ministero di provvedere all’esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso, oltre al pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione professionale docenti. Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza.

Il TAR ravvisa i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero. Il commissario dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni.

Su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il Collegio applica infine la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditarsi per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione; il dies ad quem al giorno dell’esecuzione del giudicato oppure, in difetto, a quello dell’insediamento del commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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