Premio da scoperta fortuita del relitto: irrilevante l’area archeologica nota (TAR Sicilia n. 2679 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La scoperta fortuita di beni culturali, ai fini del premio previsto dall’art. 92, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004, si caratterizza per l’occasionalità del rinvenimento, intesa come assenza di un programma di ricerca diretto a beni della specie di quelli concretamente trovati. La sola ubicazione del ritrovamento in un’area di interesse archeologico non esclude la fortuità, quando il sito non sia stato recepito in strumenti di tutela né abbia formato oggetto di segnalazioni, ricerche di superficie o scavi. Il carattere imprevedibile della scoperta va escluso solo quando il rinvenimento consegua a un’attività di ricerca finalizzata. Il diniego che travisi tali presupposti è illegittimo per eccesso di potere, anche quando non sia preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990, non sanabile ex art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 se l’apporto partecipativo del privato avrebbe potuto condurre a un diverso esito.

Il Fatto

Nel corso di un’immersione in apnea, il ricorrente si imbatteva in legni affioranti dalla sabbia e in un consistente numero di anfore, riconducibili al fasciame di una nave sommersa. Nella stessa giornata presentava denuncia di presunto ritrovamento di reperti archeologici alla Capitaneria di Porto e, su indicazione degli organi competenti, provvedeva alla custodia dei reperti.

La segnalazione consentiva di individuare il relitto di una nave mercantile romana, con relativo carico, oggi esposto al Museo Archeologico “Baglio Anselmi” di Marsala. Il ricorrente avanzava quindi richiesta di attribuzione del premio di rinvenimento. La Soprintendenza del Mare respingeva l’istanza, ritenendo mancante il requisito della fortuità della scoperta. Il ricorrente impugnava il diniego, unitamente alla circolare MIC n. 29/2021 e alle direttive dipartimentali richiamate, chiedendo altresì l’accertamento dei presupposti del premio e la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa erariale in favore del TAR Lazio. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 19 del 2011, il Tribunale ricorda che le circolari impugnabili congiuntamente all’atto applicativo attraggono per connessione gli atti periferici solo se dotate di rilevanza esterna. Le circolari interpretative, prive di effetti esterni e non vincolanti, non sono atti presupposto e non spostano la competenza ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 4-bis, c.p.a. La circolare MIC n. 29/2021 si qualifica espressamente come atto di coordinamento interpretativo, ricostruisce il quadro normativo e richiama prassi e pareri, senza introdurre previsioni innovative.

Nel merito, il ricorso è accolto per eccesso di potere per travisamento delle circostanze fattuali ed erroneità manifesta della valutazione istruttoria. Il requisito della fortuità, ricostruito attraverso gli artt. 90 e 92, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004, è precisato dalla circolare in conformità alla giurisprudenza, che richiede l’assenza di ogni attività di ricerca e di intenzionalità del ritrovamento.

Il Tribunale corregge l’interpretazione dell’Amministrazione: la circolare non esclude la fortuità dei rinvenimenti in aree di interesse archeologico in quanto tali, ma solo di quelli avvenuti all’esito di attività archeologiche specificamente dirette a manufatti della specie di quelli trovati. Nella specie non risulta alcun programma di ricerca preventivamente disposto, né un’autonoma attività di ricerca del ricorrente, essendosi questi imbattuto per caso nel relitto durante una normale attività di snorkeling.

Quanto alle lastre litiche segnalate nel 2000, il Collegio osserva che da esse non ha preso avvio alcun programma di ricerca e che le autorità non le hanno ritenute meritevoli di recupero: la notizia non era idonea a qualificare il sito come di particolare interesse archeologico, qualità acquisita solo dopo la scoperta. Il richiamo agli studi sulla palificata “loricata” è poi inconferente, perché attiene al relitto “Marausa I”, rinvenuto a circa cinquecento metri di distanza: sul punto il provvedimento incorre in un manifesto travisamento. Né rilevano le successive segnalazioni del ricorrente, riferite a ulteriori rinvenimenti per i quali nessuna richiesta di premio è stata avanzata.

Infine, l’inesattezza delle coordinate indicate al momento della denuncia conferma la casualità della scoperta. Il provvedimento è illegittimo anche per violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, non essendo stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. VI, n. 920/2024); la norma sul vizio non invalidante non soccorre, perché l’apporto partecipativo avrebbe potuto condurre a un diverso esito. Il diniego è annullato, con obbligo per l’Amministrazione di riattivare il procedimento tenendo conto della fortuità della scoperta; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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