Responsabilità contabile del funzionario di cancelleria per omessa informazione al G.E. (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 143 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il funzionario di cancelleria addetto all’ufficio esecuzioni, quale destinatario della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, ha l’obbligo di informare tempestivamente il Giudice dell’Esecuzione della ricezione dell’atto, non potendo controfirmare l’ordine di pagamento in favore del debitore originario. L’omessa segnalazione, che consenta l’illegittima assegnazione delle somme già vincolate ai sensi dell’art. 546 cod. proc. civ., integra colpa grave e determina responsabilità amministrativa per il pregiudizio patrimoniale subito dall’amministrazione. Il danno erariale è concreto e attuale quando non risultino azioni recuperatorie ancora esperibili. La prescrizione decorre dalla data dell’effettivo depauperamento patrimoniale. L’art. 21 del d.l. n. 76/2020 non è retroattivo e ha efficacia transitoria, poiché la responsabilità amministrativa ha natura risarcitoria e non sanzionatoria.
Il Fatto
Una società creditrice notificava, in data 22.11.2012, alla procedura esecutiva immobiliare pendente davanti al Tribunale di Monza, quale terzo pignorato, un atto di pignoramento presso terzi avente ad oggetto la somma di euro 40.000,00 già assegnata alla debitrice originaria. La notifica era ricevuta dalla funzionaria responsabile dell’ufficio esecuzioni. Pochi giorni dopo, il Giudice dell’Esecuzione emetteva ordine di pagamento in favore della debitrice per il medesimo importo.
La somma veniva versata e la successiva vicenda processuale si concludeva con una sentenza di accertamento dell’obbligo del terzo, passata in giudicato, e con l’assegnazione dell’importo al creditore procedente. Il Ministero, rimasto soccombente, corrispondeva euro 40.000,00 senza recuperare alcunché dalla debitrice originaria. La Procura contabile contestava alla funzionaria la grave negligenza per non aver avvisato il Giudice della notifica del pignoramento e chiedeva il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione di prescrizione. Il dies a quo del termine quinquennale va individuato nella data dell’effettivo depauperamento patrimoniale, secondo l’orientamento consolidato richiamato (Sezioni Riunite n. 7/2000 e n. 5/2007), coincidente con il pagamento dell’importo in favore della società creditrice. Quanto all’invocata applicazione retroattiva della lex mitior, il Collegio rileva che l’art. 21 del d.l. n. 76/2020 non è retroattivo e opera in via transitoria, e che tale disciplina non contrasta con fonti costituzionali o dell’Unione, perché la responsabilità amministrativa ha natura risarcitoria e non sanzionatoria.
Il danno erariale è poi concreto e attuale, non emergendo iniziative di recupero ancora proponibili dalla amministrazione. Nel merito, la Corte ritiene corretta la notifica dell’atto alla procedura esecutiva quale terzo pignorato, condividendo sul punto la sentenza del Tribunale di Monza, passata in giudicato, che ha qualificato la procedura come centro di imputazione di diritti e obblighi e la banca come mera depositaria.
La grave negligenza della funzionaria emerge per tabulas: l’ordine di pagamento risulta controfirmato dalla stessa, che era destinataria della notifica e dunque consapevole del precedente pignoramento. Se l’atto era stato inserito nel fascicolo proprio per evidenziare al Giudice la rilevante circostanza, non si comprende perché l’ordine sia stato controfirmato senza nulla riferire al Giudice. La contraddizione rende plausibile la ricostruzione accusatoria della “dimenticanza” e dell’omessa informazione.
La colpa è qualificata come grave in ragione dell’importanza della notifica di un pignoramento presso terzi e delle pesanti conseguenze della sua sottovalutazione da parte del funzionario apicale. Il Collegio fa però ampio uso del potere riduttivo, considerati il pesante carico di lavoro dell’ufficio, le difficili condizioni di servizio, l’inerzia dell’amministrazione nel recupero e il verosimile concorso di altri soggetti, e condanna la convenuta al pagamento di euro 5.000,00, oltre interessi legali, con spese a carico della soccombente.
Nota della Redazione
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